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Articolo 1799 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Obblighi, diritti e poteri del sequestratario

Dispositivo dell'art. 1799 Codice Civile

Gli obblighi, i diritti e i poteri del sequestratario sono determinati dal contratto(1); in mancanza, si osservano le disposizioni seguenti

Note

(1) Le parti conservano tale potere anche dopo che il contratto è stato concluso: pertanto, esse hanno la facoltà di modificare, in corso di esecuzione, i poteri che la legge (1800 c.c.) o esse stesse hanno conferito al sequestratario.

Ratio Legis

Il fatto che sia lasciato alle parti, in prima battuta, di determinare obblighi, diritti e poteri del sequestratario si spiega considerando che il contratto assolve ad una particolare funzione, che è quella di affidare il bene al sequestratario stesso finché la lite tra gli stipulanti non sarà definita (v. 1798 c.c.).

Brocardi

Sequester dicitur, apud quem plures eandem rem, de qua controversia est, deposuerunt

Spiegazione dell'art. 1799 Codice Civile

La situazione giuridica del sequestratario

Il codice affidando alle parti di determinare, in via principale, il contenuto del rapporto nel s.c. ne accentua il carattere di negozio di diritto privato.
Diversamente, nel sequestro giudiziale gli obblighi e i poteri del sequestratario sono determinati dal giudice. L,'art. 676 cod. proc. civ. adotta una formula diversa da quella usata nell'art. 1799 cod. civ. e, anziché parlare di «obblighi, diritti e poteri» del sequestratario, preferisce affidare al giudice la determinazione dei «criteri e limiti dell'amministrazione della cosa sequestrata » e delle «particolari cautele idonee a rendere più sicura la custodia e a impedire la divulgazione dei segreti ». Ma sostanzialmente le due formule (dell'art. 1799 e dell'articolo 676) si equivalgono, con l'avvertenza che i diritti e buona parte degli obblighi del sequestratario giudiziale nascono direttamente dalla legge per il richiamo che l'ultimo comma del 676 fa ai precedenti articoli 521, 522 e 56o cod. proc. civ. Sostanzialmente è la stessa la natura dell'attività che devono svolgere il sequestratario convenzionale e quello giudiziale.

Ma, mentre per il sequestratario di nomina giudiziaria la specificazione delle sue attività è limitata, oltre che dai confini della legge processuale, anche dalla tipicità della funzione, che sempre vincola la determinazione discrezionale del giudice, invece, nel caso del sequestro che trae vita dalla autonomia delle parti, queste non hanno altri limiti nella attribuzione delle funzioni e dei diritti del sequestratario, che non siano quelli del consenso di quest'ultimo e della liceità delle clausole. Il sequestro convenzionale può ampliarsi fino a trasformarsi in un contratto atipico. Non sembra che il codice contenga nel capo XIII alcuna norma di carattere inderogabile, da non potere essere modificata o annullata dalla volontà dei contraenti. Potrà il sequestratario derogare al contratto solo per l'eccezione prevista per il deposito dall'articolo 1770, esercitando la custodia in modo diverso da quello convenuto, quando circostanze urgenti lo richiedono, con obbligo peraltro di darne avviso ai sequestranti appena possibile.

Merita rilievo il fatto che la situazione attiva del sequestratario sia stata indicata come complesso di «diritti e poteri». Ciò non senza appropriato, se pure, forse, non perfettamente consapevole riferimento alla autonomia concettuale e pratica della figura del «potere», di fronte a quella del «diritto soggettivo», in ordine alle cui precise determinazioni ancora oggi permangono diversi punti di vista.
In commento 2 b) all'art. 1798, il s. c. è stato analizzato sotto l'aspetto di un contratto oneroso, avente ad oggetto lo svolgimento dell'attività cautelare da parte del sequestratario dietro corrispettivo. Sotto questo punto di vista il sequestratario è impegnato in un rapporto commutativo in cui esso si contrappone ai sequestranti come soggetto, nei loro confronti, di diritti soggettivi (diritto alla retribuzione; diritto ad essere rilevato in presenza di alcune circostanze; ecc.). Ma vi è un secondo aspetto della situazione giuridica del sequestratario, sotto il quale lo stesso, per lo svolgimento della funzione di cautela della quale è stato investito, esercita obiettivamente ed in proprio, in ordine alla cosa sequestrata, certi poteri, sia di fronte a terzi, sia di fronte agli stessi sequestranti (es. di locare la cosa, di stare in giudizio in ordine della stessa, di opporsi al suo uso da parte dell'uno o dell'altro sequestrante e via dicendo). Queste situazioni giuridiche attive del sequestratario non si possono configurare come suoi diritti soggettivi; sono poteri di svolgimento e tutela di interessi che non gli sono propri, bensì di altri: precisamente di quel soggetto cui spetterà la cosa alla fine della controversia.

Sotto questo aspetto il problema della determinazione della figura del sequestratario, ha dato luogo ad abbondanti dispute dottrinarie svoltesi, peraltro, prevalentemente nel campo del sequestro giudiziale. La dottrina prevalente parifica la figura del sequestratario giudiziale a quella del custode, il quale ultimo, a sua volta, è considerato dallo stesso codice di procedura civile come un ausiliario del giudice. Anche il sequestratario giudiziale viene pertanto raffigurato come un incaricato di pubbliche funzioni, che deriva il proprio potere dall'ufficio per lo svolgimento di un interesse processuale, senza alcun rapporto privatistico di rappresentanza dei singoli titolari di diritti sulla cosa sequestrata.

Non manca chi pensa che anche dal contratto di diritto privato del s.c. discendano degli effetti di diritto pubblico, ritenendo che sia la legge la quale «quando le parti si sono accordate per il sequestro, conferisce un potere a colui non tanto che le parti hanno designato come sequestratario, quanto che con le parti abbia concluso il contratto per la prestazione di questo ufficio; essere soggetto di questo contratto è una qualità dalla quale la legge fa dipendere l'attribuzione del potere e così il contratto di diritto privato diventa un fatto processuale ».
Ma tale concezione va troppo oltre. La designazione del sequestratario è fatta dalle parti; da queste ne sono determinati i poteri. La nomina del sequestratario non è un fatto processuale, perché nessun collegamento (che non sia di indiretta ed ipotetica strumentalità) ha il rapporto di sequestro convenzionale con il processo. Può cessare il s. c. per volontà delle parti in pendenza del processo, come vi può essere s. c. senza processo. Nessun potere o rapporto ha l'organo giurisdizionale nei riguardi del sequestratario convenzionale, a differenza di quanto avviene per ii sequestratario giudiziale a norma dell'articolo 676 cod. proc. civ.

Il s. c. rimane dunque un negozio privato e privata la figura del sequestratario convenzionale. I poteri che egli esercita, per l'esercizio della sua funzione cautelare, sono poteri di diritto privato, nello svolgimento di interessi altrui. È da escludersi che si possa concepire il sequestratario come il titolare di un ufficio pubblico o incaricato di una funzione pubblica processuale. Non si potranno perciò applicare a suo carico gli articoli 334 e 335 cod. pen..

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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