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Articolo 1644 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Accrescimenti e frutti del bestiame

Dispositivo dell'art. 1644 Codice Civile

L'affittuario fa suoi i parti e gli altri frutti del bestiame, l'accrescimento e ogni altro provento che ne deriva [1615].

Il letame però deve essere impiegato esclusivamente nella coltivazione del fondo.

Ratio Legis

La norma è applicazione della regola per cui i frutti e le utilità della cosa spettano all'affittuario (v. 1615 c.c.).

Spiegazione dell'art. 1644 Codice Civile

I guadagni appartengono all'affittuario. Eccezione

In perfetta coerenza con il principio stabilito nell'articolo precedente relativo al rischio della perdita del bestiame, tutti i guadagni appartengono all'affittuario, il quale fa suoi i parti e gli altri frutti del bestiame (latte, lana ecc.) nonché il ricavato della vendita. Alla regola fa eccezione il letame, il quale non può formare oggetto di speculazione da parte dell'affittuario, ma deve essere impiegato esclusivamente nella coltivazione del fondo, data la destinazione del bestiame al servizio del fondo medesimo.
Queste regole sono applicabili in quanto le parti contraenti non abbiano altrimenti convenuto. Se le parti hanno convenuto che l'accrescimento passa al locatore, questi viene a conseguire un arricchimento che non può non essere stato conteggiato nella determinazione del corrispettivo.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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