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Articolo 1636 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Perdita fortuita dei frutti negli affitti annuali

Dispositivo dell'art. 1636 Codice Civile

Se l'affitto ha la durata di un solo anno, e si è verificata la perdita per caso fortuito di almeno la metà dei frutti, l'affittuario può essere esonerato dal pagamento di una parte del fitto, in misura non superiore alla metà.

Ratio Legis

Anche tale norma è volta a garantire l'equilibrio contrattuale (v. 1635 c.c.) .

Spiegazione dell'art. 1636 Codice Civile

Perdita dei frutti nell'affitto annuale

Nell'affitto annuale non può farsi luogo a compensazione o conguaglio e l'affittuario viene esonerato semplicemente dal pagamento di una parte del fitto. È indifferente che l'affitto duri un anno perché tale fu la durata prestabilita o per scioglimento anticipato del contratto per qualsiasi causa. La durata di un anno devesi intendere come durata massima, per cui l'articolo in esame deve ritenersi applicabile anche agli affitti di durata inferiore ad un anno.

La norma in esame prevede la perdita totale ovvero ultra dimidium dei frutti per caso fortuito; essa non può applicarsi al caso di appropriazione dei frutti da parte di un terzo. Invece nel concetto di fortuito entra non soltanto la distruzione totale o parziale dei frutti già pendenti, ma anche la mancata produzione di essi o l'impedimento alla semina sempre causati da fortuito.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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