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Articolo 1553 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Evizione

Dispositivo dell'art. 1553 Codice Civile

Il permutante, se ha sofferto l'evizione e non intende riavere la cosa data, ha diritto al valore della cosa evitta(1), secondo le norme stabilite per la vendita, salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

Note

(1) Si tratta del valore del bene al tempo dell'evizione, comprensivo di eventuali migliorie o diminuzioni di valore rispetto al momento del perfezionamento della permuta (1552 c.c.).

Ratio Legis

Il permutante che subisce l'evizione ha due possibilità: la restituzione della cosa da lui stesso consegnata o del suo valore, e questo proprio in considerazione della stessa figura contrattuale, nella quale lo scambio non è bene contro prezzo (ciò che legittima solo la restituzione del prezzo, v. 1470 c.c.) ma bene contro bene.

Spiegazione dell'art. 1553 Codice Civile

Evizione

L'istituto in generale dell'evizione è regolato, in tutti i complessi suoi atteggiamenti, dal sistema di norme dettato per la compravendita, con i necessari adattamenti in relazione alla reciprocità delle posizioni e dei corrispettivi obiettivi.
Così, varrà la norma dell'art. 1484 nel caso di evizione parziale; così, soprattutto, il principio della modificabilità, per accordo delle parti, degli effetti legali della garanzia, e parimenti della sua possibile esclusione, salva la garanzia sempre per fatto proprio.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

382 Il progetto della Commissione reale (art. 412) attribuiva al permutante che avesse sofferto l'evizione della cosa ricevuta la facoltà alternativa di ripetere la cosa data o di chiedere il valore della cosa evitta, secondo la stima al giorno dell'evizione, salvo, in ogni caso, il risarcimento dei danni; per il caso di evizione parziale rinviava ai principi della vendita.
Questi principi sono stati da me richiamati in via più generale nell'art. 420, e quindi anche per quanto si riferisce al tempo al quale si deve risalire per la determinazione del valore della cosa evitta.

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