(massima n. 1)
In caso di permuta, il permutante che ha subito l'evizione e non intende riavere la cosa data ha diritto al valore della cosa evitto secondo le norme stabilite per la vendita, salvo in ogni caso il risarcimento del danno ex art. 1553 c.c. Tale valore deve essere determinato con riferimento all'effettivo valore del bene alla data della permuta, non potendo coincidere con quello consensualmente attribuito al terreno nel contratto, considerato piuttosto il valore della cosa ceduta in permuta.