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Articolo 1473 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Determinazione del prezzo affidata a un terzo

Dispositivo dell'art. 1473 Codice Civile

Le parti possono affidare la determinazione del prezzo a un terzo, eletto nel contratto o da eleggere posteriormente(1).

Se il terzo non vuole o non può accettare l'incarico, ovvero le parti non si accordano per la sua nomina o per la sua sostituzione, la nomina, su richiesta di una delle parti, è fatta dal presidente del tribunale del luogo in cui è stato concluso il contratto.

Note

(1) La norma costituisce un'ipotesi particolare della previsione di cui all'art. 1349 del c.c..

Ratio Legis

Con la possibilità di deferire ad un terzo la determinazione del prezzo il legislatore tende a favorire i traffici giuridici.

Spiegazione dell'art. 1473 Codice Civile

Arbitratore della vendita

L'arbitratore è fondamentalmente determinatore della prestazione: a lui si sono rimessi i contraenti i quali hanno bensì voluto contratto ma ne hanno a lui lasciata la determinazione di una prestazione.
I contraenti hanno avuto fiducia nella sua perspicacia tecnica e nella sua probità. E poiché in lui hanno visto un determinatore che essi considerano tecnicamente capace e moralmente ineccepibile questo è fondamentale nel determinare i due punti più gravi in questa materia, e cioè : se i contraenti si siano messi all'arbitrium merum dell'arbitratore ovvero se al suo arbitrium boni viri; in secondo luogo in quali casi si possa impugnare il responso dell'arbitratore.


Arbitrium boni viri. Impugnativa della determinazione

L'art. 1349 cod. civ. risolve entrambe le questioni. Innanzitutto si presume che i contraenti non si siano rimessi al mero arbitrio del terzo, ma all'arbitrium boni viri sicché egli deve procedere con equo apprezzamento.
Se nella sua determinazione l'arbitratore non ha tenuto conto delle condizioni generali della produzione cui il contratto eventualmente abbia riferimento, persino se le parti si sono rimesse al mero arbitrio del terzo, la determinazione si puo impugnare provando la sua malafede: in tal caso la determinazione dev'essere fatta dall'autorità giudiziaria.
Quando le parti si rimisero all'arbitrium boni viri vollero riferirsi principalmente alle condizioni generali e particolari del mercato. Non tenerne conto è inconsideratezza inescusabile; la determinazione dell'arbitratore è impugnabile se non si dimostra aver voluto le parti non tener conto delle condizioni di mercato.

In secondo luogo non hanno voluto un' iniqua determinazione: pertanto se la determinazione dell'arbitratore è manifestamente iniqua od erronea, la determinazione èfatta dall'autorità giudiziaria.
Solo se le parti si sono rimesse al suo mero arbitrio (in conformità a quanto stabilisce l'art. 1349 cod civ) la determinazione dell'arbitratore si può impugnare solo se risulta la sua malafede.

Non senza ragione solo in caso di malafede dell'arbitratore se ne può impugnare la determinazione. Quando le parti si sono rimesse al mero arbitrio dell'arbitratore ve ne deve essere stata una ragione: la ragione è che non vi era altro mezzo di determinare il prezzo, attesa la mancanza di una formazione di prezzi di mercato ovvero attese altre speciali considerazioni che suggerivano di prescindere dalle condizioni di mercato.


Nomina o sostituzione del terzo

Se il terzo non accetta l'incarico o se le parti non si accordano sulla sua nomina o sostituzione, a richiesta di una delle parti la nomina o sostituzione è fatta dal presidente del tribunale del luogo in cui e stato concluso il contratto. Col volere l'arbitratore le parti hanno dimostrato la difficoltà (almeno la difficoltà diciamo così soggettiva; cioè hanno essi ritenuto la difficoltà) di determinare altrimenti il prezzo.
E si violenterebbe la volontà delle parti facendolo determinare per via diversa. Incombe naturalmente all'autorità giudiziaria nominare un arbitratore che, attesa la natura del contratto, abbia tecnicamente e moralmente le migliori attitudini per la determinazione: la scelta presenta difficoltà ancor più grave, ma non insuperabile, se le parti si sono rimesse al mero arbitrio del determinatore.
Nel tempo fra la vendita e la determinazione del prezzo gli effetti del contratto sono sospesi nel senso che, determinandosi il prezzo, la vendita si considera come sin dall'inizio sorta perfetta e completa: non determinandosi, la vendita non avrà mai avuto esistenza.


Divisione ereditaria

Anche nella divisione ereditaria vi puo essere l'arbitrator se il testatore ha disposto doversi dividere secondo la stima di persona da lui designata che non sia erede o legatario: la divisione proposta da questa persona non vincola gli eredi se l'autorità giudiziaria, su istanza di taluno di essi, la riconosce contraria alla volontà del testatore o manifestamente iniqua: art. 733 cod. civ..


Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

332 In ordine alla determinazione del prezzo di vendita (art. 357) ho abbandonato l'eccessivo rigore del codice civile (art. 1454) e del progetto del 1936 (art. 329) per ispirarmi ai criteri di maggiore larghezza, che valgono per le vendite commerciali.
La soluzione è coerente a quella da me adottata per il caso in cui sia stata attribuita al terzo la scelta della cosa da prestare nell'obbligazione alternativa (art. 26) o in genere la determinazione dell'oggetto del contratto (art. 213); ed ho illustrato già le ragioni che mi hanno consigliato a evitare la dichiarazione della nullità del contratto per il rifiuto del terzo a fare la dichiarazione deferitagli o per la impossibilità in cui il terzo si sia trovato di compierla.
Per la concentrazione dell'obbligazione alternativa e la determinazione dell'oggetto del contratto ho preferito attribuire al giudice di emettere la dichiarazione che il terzo non volle o non poté fare; per la determinazione del prezzo della vendita sono stato, invece, di avviso che, esigendosi una competenza tecnica che il giudice può non avere, era più adeguato il sistema dell'art. 60 cod. comm. e perciò ho progettato che il giudice deve limitarsi a nominare il terzo che dovrà procedere alla determinazione del prezzo.
La necessità di questo intervento si prospetta pure quando le parti, essendosi riservate di nominare il terzo in tempo successivo alla conclusione del contralto, sono poi rimaste in disaccordo sulla designazione: ho perciò anche per tale ipotesi previsto che la nomina debba farsi dal giudice.
Uniformandomi, infine, ai principi che ho accolto nel precedente art. 213 e nell'art. 569 cpv., ho ammesso l'impugnativa per manifesta iniquità della determinazione fatta dal terzo nominato dalle parti o scelto dal giudice.

Massime relative all'art. 1473 Codice Civile

Cass. civ. n. 14972/2007

Posto che sia l'arbitrato rituale che quello irrituale hanno natura privata, la differenza tra l'uno e l'altro tipo di arbitrato non può imperniarsi sul rilievo che con il primo le parti abbiano demandato agli arbitri una funzione sostitutiva di quella del giudice, ma va ravvisata nel fatto che, nell'arbitrato rituale, le parti vogliono che si pervenga ad un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all'art. 825 cod. proc. civ., con l'osservanza del regime formale del procedimento arbitrale, mentre nell'arbitrato irrituale esse intendono affidare all'arbitro (o agli arbitri) la soluzione di controversie (insorte o che possano insorgere in relazione a determinati rapporti giuridici) soltanto attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla volontà delle parti stesse, le quali si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione della loro volontà (nella specie, la Corte ha qualificato rituale l'arbitrato in un caso in cui la clausola compromissoria attribuiva all'arbitro unico un potere "decisionale" sulle controversie che potessero insorgere sull'interpretazione ed esecuzione del contratto e difettava di elementi univocamente sintomatici dell'irritualità, mentre il quesito sottoposto all'arbitro faceva esplicito riferimento ad un lodo con "effetto di sentenza"). (Rigetta, App. Venezia, 26 Aprile 2004).

Cass. civ. n. 13436/2005

Si ha arbitrato irrituale o libero quando la volontà delle parti è diretta a conferire all'arbitro (o agli arbitri) il compito di definire in via negoziale le contestazioni insorte o che possono insorgere tra le parti in ordine a determinati rapporti giuridici, mediante una composizione amichevole, conciliante o transattivo - che può richiedere anche l'accertamento di circostanze di natura tecnica - o mediante un negozio di mero accertamento, riconducibili alla volontà delle parti e da valere come contratti conclusi dalle stesse, poichè queste si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione della loro volontà. Si ha, invece, perizia contrattuale quando le parti devolvono al terzo, o ai terzi, scelti per la loro particolare competenza tecnica, non già la risoluzione di una controversia giuridica, ma la formulazione di un apprezzamento tecnico che preventivamente si impegnano ad accettare come diretta espressione della loro determinazione volitiva. La distinzione tra arbitrato irrituale e perizia contrattuale (come quella tra detti istituti e l'arbitrato rituale) va ricercata con riguardo al contenuto obiettivo del compromesso e alla volontà delle parti. La relativa indagine, pertanto, rientra esclusivamente nei poteri del giudice di merito, il cui apprezzamento è insindacabile in Cassazione, se motivato congruamente e immune da errori di diritto.

Cass. civ. n. 5678/2005

Nella perizia contrattuale, la decisione dei periti è impugnabile (analogamente a quanto previsto per l'arbitrato irrituale) soltanto attraverso le tipiche azioni di annullamento e di risoluzione per inadempimento dei contratti, e non anche attraverso gli strumenti previsti dal codice di rito civile per i lodi rituali, con la conseguenza che eventuali errori "in procedendo" o "in iudicando", comprensivi della violazione dei principi della collegialità e del contraddittorio, rilevano soltanto se siano sfociati in cause di invalidità (incapacità o vizi del consenso) o di risoluzione della perizia stessa.

Cass. civ. n. 17527/2003

In tema di nomina del terzo arbitratore nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 1473 c.c., contro il provvedimento del presidente della corte d'appello, reso su reclamo avverso il decreto di nomina del presidente del tribunale ai sensi dell'art. 82 disp. att. c.c., non è esperibile il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento di volontaria giurisdizione avente carattere non decisorio, bensì sostitutivo della volontà negoziale delle parti; né tale carattere viene meno allorché il giudice si pronunci anche sulla contestata sussistenza dei presupposti della nomina, atteso che tale verifica non costituisce accertamento idoneo al giudicato, ma ha valenza meramente incidentale in funzione della nomina stessa, e lascia dunque impregiudicata la definizione di ogni questione in sede di giudizio contenzioso, il cui esito può anche porre nel nulla gli effetti della promuncia presidenziale. (Nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha altresì escluso che contro il provvedimento reso in sede di reclamo, ove erroneamente qualificato dal presidente della corte d'appello «ordinanza-sentenza», sia proponibile il ricorso ordinario per cassazione ex art. 360 c.p.c.).

Cass. civ. n. 4954/1990

Ove sorga tra le parti una controversia circa la validità e l'efficacia d'un contratto di compravendita, per cui sia stato dalle parti convenuto di affidare ad un terzo la determinazione del prezzo, secondo la previsione dell'art. 1473 c.c., è onere della parte che v'abbia interesse provocare la nomina del terzo ovvero formulare la domanda di determinazione del prezzo prima che la causa sia rimessa all'udienza di discussione.

Cass. civ. n. 4313/1977

Nel caso in cui le parti abbiano affidato ad un terzo la determinazione del prezzo della vendita, si applica l'art. 1349 c.c. per quanto riguarda l'estensione dei poteri del terzo, l'impugnabilità della sua determinazione o le conseguenze della omissione di quest'ultima.

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