Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1752 del 6 giugno 1972

(2 massime)

(massima n. 1)

La norma dell'art. 1301 c.c. postula che quello che viene rimesso a favore di uno dei debitori sia un debito solidale cioè un'unica prestazione alla quale sono tenuti più soggetti, ciascuno dei quali può essere costretto ad adempierla per intero ed il cui adempimento libera gli altri verso il creditore, secondo le norme degli artt. 1292 e ss. c.c.

(massima n. 2)

La remissione del debito può essere anche tacita, ma deve in tal caso risultare da un comportamento che manifesta in modo univoco la volontà di rinunziare al credito. La remissione della querela in sede penale non può mai, da sola, integrare tale univoca manifestazione di volontà, perché non esprime niente di più della volontà di revocare quella domanda di punizione in essa contenuta.

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