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Articolo 1293 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Modalità varie dei singoli rapporti

Dispositivo dell'art. 1293 Codice Civile

La solidarietà non è esclusa dal fatto che i singoli debitori siano tenuti ciascuno con modalità diverse [1944 comma 2], o il debitore comune sia tenuto con modalità diverse di fronte ai singoli creditori(1).

Note

(1) Diverse possono essere le modalità di esecuzione, ad esempio tempo e luogo di adempimento, ma non la prestazione dovuta.

Ratio Legis

La norma si spiega col fatto che nell'obbligazione solidale ciò che deve essere uguale è la prestazione, a prescindere dalle sue modalità di esecuzione (1292 c.c.).

Brocardi

Ex duobus reis promittendi alius in diem vel sub condicione obligari potest; nec enim impedimento erit dies aut condicio, quominus ab eo qui pure obligatus est petatur

Spiegazione dell'art. 1293 Codice Civile

Caratteri e fonte della solidarietà

In questi articoli sono posti in evidenza i caratteri della solidarietà e le varie forme che questa assume.

Si enuncia il concetto che i rapporti obbligatori sono distinti (tanto che si parla di singoli rapporti), che essi possono essere sottoposti a modalità diverse: infatti l'uno può essere a termine o condizione, l'altro no e così via. Si afferma poi che esse debbono avere unico oggetto (eadem res). Questi caratteri sono essenziali alla solidarietà ma non decisivi, perché essi potrebbero riscontrarsi anche in altre ipotesi di fatto, nelle quali vano sarebbe il voler ravvisare un caso di solidarietà..

Così non può parlarsi di obbligazione solidale solo perché più persone, l'una separatamente dall'altra, si obblighino a dare a Caio la stessa cosa e neanche può dirsi che sia obbligazione solidale se Tizio si obbliga in via sussidiaria a dare a Caio la cosa, che Sempronio si è obbligato a dargli, in via principale.

Nel primo come nel secondo caso vi sono bensì più rapporti obbligatori distinti, ed identica è pure la prestazione, ma non vi è la solidarietà, giacché ne esula quello che ne è il contenuto essenziale, e che qui appunto precisiamo.

Perché si abbia solidarietà occorre che i vari rapporti, pur essendo distinti, e pur aventi ad oggetto la medesima prestazione, siano, per vir­tù di legge o contratto, tra loro in intima correlazione produttiva dell’effetto giuridico tipico di cui si parla nell'art. 1292. E propriamente si richiede nella solidarietà attiva che ciascun creditore possa pretendere l’adempimento dell’intera prestazione e nella solidarietà passiva che ciascun debitore sia costretto ad adempiere l'intera prestazione. Si esige pure che l’adempimento della prestazione da parte di uno dei debitori liberi gli altri condebitori e quella fatta a favore di uno dei creditori liberi il debitore rispetto agli altri concreditori.

Su questo punto il codice vigente si conforma al codice precedente (articoli #1184# e #1186#).

Raffronto tra il codice del 1865 e quello vigente

Vi sono però delle varianti, ma queste sono puramente formali.

Così dove il codice del 1865 enuncia due forme di solidarietà in due articoli distinti, quello vigente ne porge unica nozione, in unico articolo: le pone sullo stesso piano, e risolve congiuntamente e di regola uniformemente i problemi relativi ad entrambe. Inoltre mentre il codice del 1865 in ordine alla solidarietà attiva, dettava solo poche norme frammentarie, lasciando, nel dippiù, libero campo agli interpreti, quello vigente porge una disciplina organica e completa anche in ordine alla solidarietà attiva.

Il codice del 1865 inoltre per la solidarietà attiva esigeva o la legge od un titolo che espressamente attribuisse a ciascun creditore il diritto a pretendere la totalità dell'adempimento e pertanto restringeva le applicazioni di quella ai casi, in cui esisteva un'esplicita convenzione o la legge. Il codice civile del 1865 esclude che la solidarietà potesse derivare da dichiarazione indiretta di volontà (art. #1188#, non riprodotto nel codice vigente); il codice vigente amplia la sfera dell'applicazione di questa solidarietà.

Cosi nell'art. 1292, mentre si pone in rilievo l'effetto tipico delle due forme di solidarietà, si tace completamente del modo come esse possono essere stabilite. Di qui si trae che nessuna limitazione vi è nella causa dell'una e dell'altra: nessuna solennità esteriore si richiede per dar vita ad entrambe; dovunque, quel peculiare effetto giuridico sussiste, la solidarietà ha vita. E’ però da ritenere che anche oggi la solidarietà non possa sorgere in base a presumptio hominis.

Nella relazione ministeriale è esplicitamente detto che la solidarietà attiva può al pari di quella passiva, nascere da legge, e ve ne è esempio nello stesso codice (articoli 680, I° comma, 694 relativi alle cassette di sicurezza).

Questa più ampia sfera di applicazione della solidarietà attiva trova la sua spiegazione nel fatto che il legislatore odierno non ha più conservato la precedente concezione della solidarietà attiva, come alcunché di eccezionale, ma ha considerato questa come un atteggiamento che l'obbligazione avente più creditori può normalmente assumere.


Modalità differenti dei vari rapporti

Nell'art. 1293 si enuncia il concetto, che non è incompatibile con la solidarietà, per cui il rapporto obbligatorio assume nei confronti dei singoli soggetti attivi o passivi modalità diverse. Pertanto nella solidarietà attiva il comun debitore può esser tenuto rispetto ad un creditore con modalità differenti da quelle con cui è tenuto rispetto all'altro (ad es. con condizione o termine rispetto ad uno solo dei creditori) e in quella passiva l’un debitore può essere obbligato con modalità diverse rispetto agli altri creditori. Ciò è la applicazione piena del fatto che nella solidarietà sono distinti i rapporti obbligatori rispetto alle singole persone.

Il codice del 1865 stabiliva questo principio in relazione però alla solidarietà passiva (art. #1187#), ne taceva rispetto alla solidarietà attiva, ma era da ritenere che anche sotto l'impero del codice precedente si potesse verificare la identica situazione.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

47 La definizione dell'obbligazione solidale (art. 32) è rimasta sostanzialmente quella dell'art. 128 del progetto della Commissione reale.
Nel ripetere il principio secondo cui l'obbligazione solidale non comporta necessariamente identiche modalità per tutti i debitori o per tutti i creditori (art. 33) si è precisato, in coerenza a quanto si afferma dell'art. 32, che la prestazione non può mai essere diversa per ciascun debitore o per ciascun creditore.

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