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Articolo 1251 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Garanzie annesse al credito

Dispositivo dell'art. 1251 Codice Civile

Chi ha pagato un debito mentre poteva invocare la compensazione non può più valersi, in pregiudizio dei terzi, dei privilegi e delle garanzie a favore del suo credito(1), salvo che abbia ignorato l'esistenza di questo(2) per giusti motivi(3).

Note

(1) Garante e garantito possono accordarsi diversamente.
(2) La formulazione della norma sembra stabilire che l'ignoranza deve riguardare l'esistenza del credito ma si deve ritenere che l'ignoranza possa avere ad oggetto anche la possibilità di compensare il credito (1243 c.c.).
(3) Per stabilire se l'ignoranza del garantito è giustificata è necessario verificare se si è comportato in modo diligente (1176 c.c.).

Ratio Legis

La norma è volta a tutelare i terzi il cui obbligo di garanzia poteva essere rimosso se il garantito avesse operato con la compensazione. Se, però, la mancata compensazione non è avvenuta per colpa del debitore, prevale il suo diritto alla garanzia su quello alla liberazione dei terzi.

Spiegazione dell'art. 1251 Codice Civile

Le modifiche agli articoli #1294# e #1295# del vecchio codice

Nell'art. #1294# del codice abrogato si trovava (primo periodo) una generica enunciazione del principio che la compensazione non potesse pregiudicare i diritti del terzo. Si alludeva, naturalmente, ai diritti acquistati sul credito contro il quale fosse poi diretta l'eccezione di compensazione. E come unica applicazione del principio si leggeva nello stesso comma («Quegli perciò... ») che il «sequestro» di un credito impedisse la compensazione con i contrapposti crediti sorti dopo il sequestro medesimo. Nella applicazione più estesa del ripetuto principio la più accreditata dottrina includeva anche la ipotesi del vecchio art. #1295# per cui il debitore che paga consapevolmente, invece di invocare la compensazione, perde il diritto alle garanzie annesse al proprio credito. Nel nuovo codice l’art. 1294 non viene affatto riprodotto, ed è invece sostituito dal nuovo art. 1250 («compensazione rispetto ai terzi») che contempla espressamente solo i terzi usufruttuari o pignoratizi per dichiararne salvi i diritti contro la compensazione. L'articolo 1251, poi, riproduce sostanzialmente il vecchio art. #1295# circa la non invocata compensazione.

La eliminazione di tutto l’art. 1294 deriva da due ovvie ragioni di sistema e di collocazione. La norma generale del primo periodo era una superflua ripetizione del più generale principio per cui i diritti di terzi non possono essere menomati che da una espressa disposizione di legge non mai dalla altrui volontà negoziale. La particolare applicazione al caso del sequestro, poi, era divenuta inutile e fuori posto dopo le due pia precise norme contenute negli articoli 491 e 546 della nuova procedura, per cui, rispettivamente, la esecuzione forzata si inizia con il pignoramento (mobiliare od immobiliare che sia) ed il terzo pignorato è soggetto agli obblighi di un qualsiasi custode dalla data in cui il credito viene pignorato. Da tale data, dunque, il credito non è più nella disponibilità del titolare ed il debitore non può più compensare come non potrebbe più pagare. Mancherebbe, ormai, anche la reciprocità dei crediti, poichè quello pignorato è sostanzialmente in testa ai nuovi titolari, sia pure non tutti identificati, fino all'assegnazione individuale o collettiva (articoli 550 e 551 nuova procedura). Con ciò viene eliminata anche la impropria limitazione al solo «sequestro», in quanto la stessa regola negativa si applica ad ogni atto con cui si inizia la espropriazione e si toglie, quindi, al titolare del credito quella libera disponibilità che è il presupposto della compensazione.


La compensazione rispetto all’usufruttuario del credito e il coordinamento con il libro della proprietà

Al soppresso art. #1294# il nuovo codice sostituisce l’art. 1250 con la indicata categoria ristretta di terzi (usufruttuari o pignoratizi). Esso va coordinato per l'usufrutto, con l’art. 1000 e per il pegno, con gli articoli 2800 e 2805.

Dispone, infatti, l’art. 1000 che il pagamento fatto separatamente al solo titolare del credito ed al solo usufruttuario non è opponibile all'altro, salva in ogni caso la norma sulla cessione dei crediti. Tale ultimo inciso presuppone che l'usufrutto venga costituito per contratto. Poichè in tal modo si cede un diritto frazionario sul particolare bene che ha per contenuto la prestazione del terzo, la posizione dei soggetti è identica a quella della cessione anche quanto alla forma costitutiva. Occorrere. pertanto la notificazione al debitore o la sua accettazione (art. 1264 c. civ.): senza di che, per l'esplicito disposto del citato art. 100, il debitore, salvo il caso di mala fede, non è vincolato verso l'usufruttuario più di quanto lo sarebbe verso un cessionario. Ma se l'usufrutto è costituito per testamento, le regole della cessione non trovano più applicazione e il debitore, salvo il caso dell'erede apparente, è tenuto ad osservare senz'altro la legge testamentaria all'atto di pagare all'erede o al legatario. Coordinate tutte le disposizioni in parola (articoli 1240, 1250, 1264 e 1000), ne deriva, pertanto, che se il debitore ha accettato puramente e semplicemente la costituzione dell'usufrutto, non potrà già opporre l'anteriore compensazione; mentre se la cessione gli è stata notificata, rimane impedita soltanto la compensazione posteriore, ma un'ulteriore restrizione implicita subisce la norma dell'art. 1250 circa l'usufrutto. Poichè, infatti, la salvezza riguarda tal diritto frazionario, la compensazione funzionerà fin dove esso non viene in questione. E cosi se il debitore è a sua volta creditore del nudo proprietario (titolare del credito), la compensazione col solo capitale potrà verificarsi purchè resti salva la transitoria corresponsione degli interessi verso l'usufruttuario. Se invece il contrapposto credito è verso quest'ultimo, la compensazione con i frutti (interessi) avrà luogo secondo la regola generale (articolo 1242) senza che venga in applicazione l’art. 1250.


La posizione del creditore pignoratizio e il richiamo delle norme del libro sulla tutela dei diritti

Per quanto riguarda l'altra ipotesi del pegno, le analoghe norme, implicitamente richiamate, sono quelle degli articoli 2800 e 2805 del codice. Il primo si riporta alle formalità della cessione; e perciò l’art. 1250 presuppone che il pegno sia stato notificato al debitore o da esso accettato. Nel richiamato art. 2805 si ritrova la norma dell'art. 1250, 1° comma (accettazione incondizionata) e non quella del secondo (notificazione). Ma questa ultima resta sempre applicabile in forza della non derogata norma generale per cui non si può più verificare il presupposto della compensazione (consistenza dei crediti fra gli stessi soggetti) dopo la valida costituzione del pegno mediante la notificazione al debitore. Si intende poi, che anche per il pegno la regola funziona fino al limite in cui può essere leso il diritto del creditore pignoratizio. Perciò, la compensazione si verifica senz'altro sulla differenza fra l'ammontare del credito pignorato e quello del pignoratizio; così come si convalida integralmente e con effetto retroattivo se il pegno cessa per la qualsiasi tacitazione del creditore pignoratizio.


Contenuto e ragione intima dell’art. 1251

Come un'altra applicazione del principio che la compensazione non può nuocere ai terzi suole essere addotta la norma del vecchio art. #1295#, ora trasfusa nel sopratrascritto art. 1251, per cui chi ha pagato il proprio debito senza invocare la compensazione perde i privilegi e le garanzie del proprio credito salvo che ne abbia ignorato la esistenza per giusti motivi. Più e meglio che sotto tale profilo la norma va considerata come un corollario del precedente art. 1247 per cui la eccezione di compensazione spetta personalmente anche ai terzi garanti. Qui non è già la compensazione che trovi l'ostacolo nel diritto dei terzi ma la rinunzia tacita, con la quale il creditore garantito toglie di suo arbitrio al garante la possibilità di far valere la spettantegli eccezione di compensazione. E’ in definitiva, una decadenza analoga a quella dell'articolo 1955 (pregiudizio del diritto alla surrogazione). Esattamente, perciò, la intitolazione dell'articolo si distacca da quella dell'articolo precedente ed allude ad un fenomeno distinto circa le garanzie del credito. Tra queste sono incluse nella stessa sorte anche i privilegi che limitano il pegno generico dei creditori chirografari o quello specifico dei privilegiati; i quali tutti vengono ad essere pregiudicati dall'arbitraria rinunzia tacita.

Sembra, poi, chiaro e logico che la norma vada applicata solo alla compensazione legale e non già a quella giudiziale. Se il credito contrapposto e illiquido nel senso già altrove spiegato, l'estinzione non può avvenire se non al momento della liquidazione giudiziale ove il giudice eserciti la potestà sospensiva. Il debitore, in tal caso, non ha un diritto ma una semplice aspettativa, la quale lo autorizza, ma non l'obbliga, a sollecitare a proprio rischio la potestà del giudice. Anche se, fino a quando il pagamento non è fatto, si volesse estendere alla compensazione giudiziale la norma dell'art. 1247, tale estensione non potrebbe farsi più in tema di decadenza sancita dall'art. 1251; a meno che non si provasse la mala fede del troppo sollecito debitore.

L'ultimo inciso dell'articolo, tra l'altro, conferma che la decadenza comminatavi sia la sanzione esclusiva di una pregiudizievole rinuncia tacita. Le garanzie, infatti, rimangono ferme se il debitore ignorava, per giusti motivi, la esistenza del suo contrapposto credito; poichè in tal caso non si ha più una rinunzia volontaria, ma un errore che ha pregiudicato lo stesso debitore, prima ed oltre di terzi. I giusti motivi saranno vagliati dal giudice alla stregua della normale diligenza, con l'onere della prova a carico del debitore. Nel dubbio, prevalgono i diritti dei terzi.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 1251 Codice Civile

Cass. civ. n. 23948/2018

La compensazione legale presuppone pur sempre che una delle parti dichiari di volersene avvalere, così esercitando un diritto potestativo, il quale postula che valutando liberamente il proprio interesse all'adempimento, la parte predetta decida di determinare l'estinzione dei debiti contrapposti dal giorno della loro coesistenza.

Cass. civ. n. 10335/2014

La compensazione legale estingue "ope legis" i debiti contrapposti in virtù del solo fatto oggettivo della loro contemporanea sussistenza, sicché la pronuncia del giudice si risolve in un accertamento dell'avvenuta estinzione dei reciproci crediti delle parti dal momento in cui sono venuti a coesistenza; tuttavia, la compensazione, in quanto esercizio di un diritto potestativo, non può essere rilevata d'ufficio e deve essere eccepita da chi intende avvalersene, senza necessità che la relativa manifestazione di volontà sia espressa mediante l'uso di formule sacramentali, essendo sufficiente che dal comportamento della parte risulti univocamente la volontà di ottenere la dichiarazione dell'estinzione del debito.

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