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Sezione II - Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Della remissione

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)
140 In conformità all'indirizzo prevalente nella scuola giuridica francese, la remissione fu costruita dal progetto del 1936 come un atto bilaterale (art. 208). Questa opinione trova in verità del seguito anche in Italia; mi sembra però che la tesi del unilaterali corrisponde alla realtà e alla stessa natura della remissione come atto puramente abdicativo della qualità di creditore. Diversa questione è se il debitore possa paralizzare mediante la sua attività gli effetti della remissione già perfetta con la dichiarazione di volontà del creditore. La soluzione di tale quesito è opportuno che sia affidata alla giurisprudenza per qualche caso anomalo in cui il debitore abbia un effettivo interesse alla adempimento dell'obbligazione.
Si è precisato perciò (articolo 154) che la remissione ha effetto al momento in cui la dichiarazione perviene alla notizia del debitore. Si sono così applicati i principi che dominano la materia delle dichiarazioni contrattuali ed è evidente che anche a proposito della remissione vale la regola dell'articolo 188 circa la presunzione di conoscenza di una dichiarazione negoziale per il solo effetto della sua ricezione.
141 Volendosi circondare la prova della estinzione volontaria delle obbligazioni dello stesso rigore imposto per la prova della loro costituzione convenzionale, nonostante che alla remissione non si sia data natura contrattuale, si è ritenuto di farla ugualmente soggiacere alle limitazioni previste per la prova testimoniale delle convenzioni.
142 Al testo dell'art. 209 del progetto del 1936 si è apportata una lieve modificazione tendente a chiarire che la restituzione volontaria del titolo originale sotto forma privata da presumere iuris et de iure, la liberazione (art. 155); si è aggiunto che questo effetto remissivo opera anche in confronto del condebitore in solido, per un coordinamento dell'art. 155 con l'art. 44, ove non si era creduto di riprodurre la seconda parte del primo comma dell'art. 139 del progetto del 1936.
Per meglio accentuare il carattere assoluto della presunzione prevista dal primo comma dell'art. 155, l'art. 209 del progetto della Commissione reale è stato da me fuso con il successivo art. 210, dove si indica la ammissibilità di una prova contraria alla presunzione di liberazione derivante dalla restituzione volontaria della copia esecutiva del titolo redatto in forma pubblica.
143 Ho creduto di generalizzare la regola che nega effetto remissivo alla restituzione del pegno (art. 211 progetto del 1936 corrispondente all'art. 1280 cod. civ.); l'art. 156 accenna, così, alla fattispecie più vasta della rinunzia alle garanzie reali.
144 Ad evitare equivoci devo rilevare che l'art. 157 non riproduce il primo capoverso dell'art. 212 del progetto del 1936 (art. 1282 cod. civ.) solo perché questo affermava un principio troppo evidente.
145 Infine, l'art. 158 ha adottato una formulazione più generale di quella contenuta nell'art. 1284 cod. civ. (art. 213 progetto del 1936), comprendendo e regolando anche l'ipotesi in cui il creditore riceve un corrispettivo per rinunziare a una qualsiasi garanzia prestata da un terzo.