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Articolo 284 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Legittimazione per provvedimento del giudice

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 284 Codice Civile

Sezione abrogata dall'art. 1, co. X, della L. 10 dicembre 2012 n. 219.

[La legittimazione può essere concessa con provvedimento del giudice soltanto se corrisponde agli interessi del figlio ed inoltre se concorrono le seguenti condizioni: 1) che sia domandata dai genitori stessi o da uno di essi, e che il genitore abbia compiuto l'età indicata nel quinto comma dell'articolo 250; 2) che per il genitore vi sia l'impossibilità o un gravissimo ostacolo a legittimare il figlio per susseguentematrimonio; 3) che vi sia l'assenso dell'altro coniuge se il richiedente è unito in matrimonio e non è legalmente separato; 4) che vi sia il consenso del figlio legittimando se ha compiuto gli anni sedici, o dell'altro genitore o del curatore speciale, se il figlio è minore degli anni sedici, salvo che il figlio sia già riconosciuto. La legittimazione può essere chiesta anche in presenza di figli legittimi o legittimati. In tal caso il presidente del tribunale deve ascoltare i figli legittimi o legittimati, se di età superiore ai sedici anni.]

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 284 Codice Civile

Cass. pen. n. 45683/2014

Non è abnorme l'ordinanza con la quale il G.i.p. rigetta la richiesta di emissione del decreto penale di condanna, disponendo la restituzione degli atti al P.M., salvo che il provvedimento sia fondato esclusivamente su ragioni di opportunità. (In applicazione del principio, è stata esclusa l'abnormità del provvedimento di restituzione degli atti giustificata dalla valutazione di incongruità della pena richiesta in relazione alla gravità della violazione contestata).

Cass. civ. n. 9446/1991

La legittimazione, per provvedimento del giudice, del figlio naturale riconosciuto da entrambi i genitori, secondo le previsioni dell'art. 284 (nuovo testo) c.c., deve ritenersi consentita in presenza della volontà di detti genitori di non unirsi in matrimonio, sempre che risulti corrispondere all'interesse del figlio medesimo, considerato che tale scelta dei genitori rispetto ad un rapporto necessariamente correlato a libere determinazioni, si traduce in impossibilità di contrarre il matrimonio, ai sensi ed agli effetti del primo comma n. 2 della citata norma, e che la scelta stessa non può di per sé sacrificare il menzionato interesse, alla cui tutela la legittimazione è in via preminente rivolta.

Cass. civ. n. 6211/1985

La legittimazione del figlio naturale con provvedimento del giudice, secondo la previsione dell'art. 284 (nuovo testo) c.c., può essere negata, sotto il profilo della non corrispondenza all'interesse del figlio medesimo, solo in presenza di specifiche circostanze che ne evidenzino il carattere pregiudizievole (ad esempio, assoggettamento alla potestà di un genitore non idoneo, ovvero sottrazione ad un ambiente familiare più vantaggioso), atteso che, in difetto di dette circostanze, quell'interesse deve ritenersi di per sé assicurato dal conseguimento di uno status più ampio e completo.

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