Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 155 quinquies Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Disposizioni in favore dei figli maggiorenni

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 155 quinquies Codice Civile

Articolo abrogato dall'art. 106, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154.

[Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto.

Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori.]

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Notizie giuridiche correlate all'articolo

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!

Consulenze legali
relative all'articolo 155 quinquies Codice Civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Salvatore M. chiede
lunedė 13/08/2018 - Emilia-Romagna
“Sono padre separato.
Mantengo mio figlio 23enne non economicamente autosufficiente.
Verso l’assegno di mantenimento alla madre di mi figlio (ex moglie) perché anagraficamente residente col figlio nella ex casa familiare.
Di fatto il figlio vive da solo nella ex casa familiare, mentre la madre (ex moglie) vive con la di lei madre quasi centenaria per assisterla.
Posso intentare un procedimento giudiziario per chiedere di versare direttamente al figlio maggiorenne l’assegno di mantenimento?
Ho l’onere (non facile) della prova?
Grazie per una risposta.”
Consulenza legale i 25/08/2018
Nel 2006 la legge n. 54 sull’affido condiviso ha introdotto l’art. 155 quinquies c.c con il quale si stabiliva che l’assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne non economicamente indipendente fosse versato direttamente all’avente diritto.
Nonostante la lettera della norma, però, la giurisprudenza ha sempre interpretato quest’ultima richiedendo che fosse un Giudice a pronunciarsi sulla questione, escludendo quindi la possibilità di versare l’assegno di mantenimento direttamente al figlio una volta divenuto maggiorenne.

Sul punto, la Corte di Cassazione si è pronunciata più volte ed ha statuito che:
  • il Giudice, quando sia stato richiesto il versamento diretto al figlio maggiorenne, non è tenuto per legge a concederlo; la decisione, infatti, è sempre affidata alla discrezionalità del Giudice e alla valutazione del caso concreto (Cass. n.20408/2011);
  • la madre può agire personalmente per ottenere il contributo al mantenimento del figlio maggiorenne da parte dell’altro genitore, in quanto vanta un diritto proprio ad essere sostenuta economicamente nel mantenimento del figlio non economicamente indipendente, ovviamente se convivente nella casa coniugale con la madre (Cass. 19607/2011);
  • il Giudice può disporre il versamento diretto del mantenimento al figlio maggiorenne solo su richiesta del figlio stesso, (Cass. 25300/2013).
Il coniuge obbligato al mantenimento non può, quindi, chiedere di versarlo direttamente al figlio.

La questione è stata risolta solo nel 2014, con l’abrogazione dell’art. 155 quinquies c.c., (con D.lgs. 28.12.2013 n. 154), per cui è stata definitivamente esclusa la possibilità che il genitore obbligato al mantenimento possa automaticamente, al compimento del diciottesimo anno di età del figlio, iniziare a versare l’assegno direttamente allo stesso: solo il figlio maggiorenne può avanzare tale richiesta.

Tornando quindi al quesito, il padre non potrà assumere, evidentemente l’iniziativa di versare l’assegno al figlio e neppure potrà agire in giudizio per chiedere al Giudice di poter procedere in tal modo (o meglio, non è consigliabile procedere con questo tipo di giudizio dal momento che – indipendentemente dalla prova – ne è incerto l’esito).
La strada migliore è quella di concordare con il figlio che sia quest’ultimo personalmente a rivolgersi al Giudice e ad avanzare richiesta di ricevere il mantenimento direttamente dal padre.