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Articolo 153 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Separazione per non fissata residenza

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 153 Codice Civile

L'articolo è stato abrogato dall'art. 34 della l. 19 maggio 1975, n. 151, di riforma del diritto di famiglia.

[La moglie può chiedere la separazione quando il marito, senza giusto motivo, non fissa una residenza, o, avendone i mezzi, ricusa di fissarla in modo conveniente alla sua condizione.]

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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