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Articolo 103 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Atto di opposizione

Dispositivo dell'art. 103 Codice Civile

L'atto di opposizione deve dichiarare la qualità(1) che attribuisce all'opponente il diritto di farla [102], le cause dell'opposizione, e contenere l'elezione di domicilio [47] nel comune dove siede il tribunale nel cui territorio si deve celebrare il matrimonio.

[L'atto deve essere notificato nella forma della citazione agli sposi e all'ufficiale dello stato civile del comune nel quale il matrimonio deve essere celebrato](2).

Note

(1) L'opposizione si propone ai sensi dell'art. 59 del più volte infra citato d.P.R. 396/2000, con ricorso al Presidente del tribunale del luogo della pubblicazione, e con l'indicazione della posizione soggettiva legittimante il soggetto, di cui al precedente art. 102 del c.c.; verrà decisa con decreto motivato.
(2) Il comma è stato abrogato dall'art. 110 del d.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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