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Articolo 96 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Richiesta della pubblicazione

Dispositivo dell'art. 96 Codice Civile

La richiesta della pubblicazione [94] deve farsi da ambedue gli sposi o da persona che ne ha da essi ricevuto speciale incarico(1).

Note

(1) Lo speciale incarico previsto dal presente articolo deve risultare, secondo quanto sancito dall'art. 50 del d.P.R. 396/2000, da scrittura privata (di cui all'art. 2702 del c.c.).

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 96 Codice Civile

Cass. civ. n. 17620/2013

Ai sensi dell'art. 28 della legge 31 maggio 1995, n. 218, il matrimonio celebrato all'estero č valido nel nostro ordinamento, quanto alla forma, se č considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione, o dalla legge nazionale di almeno uno dei nubendi al momento della celebrazione, o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento; tale principio non č condizionato dall'osservanza delle norme italiane relative alla trascrizione, atteso che questa non ha natura costitutiva, ma meramente certificativa e scopo di pubblicitā di un atto giā di per sé valido. Ne deriva che in tal caso il figlio va considerato, a tutti gli effetti, nato in costanza di matrimonio, onde competente a decidere della regolamentazione dei rapporti personali ed economici fra questi e i genitori é il tribunale ordinario. (Regola competenza d'ufficio).

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