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Articolo 328 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Nuove nozze

Dispositivo dell'art. 328 Codice Civile

(1)Il genitore che passa a nuove nozze conserva l'usufrutto legale(2), con l'obbligo tuttavia di accantonare in favore del figlio quanto risulti eccedente rispetto alle spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione di quest'ultimo [147].

Note

(1) L'articolo è stato così sostituito dall'art. 151 della L. 19 maggio 1975 n. 151.
(2) Qualora il genitore contragga un nuovo matrimonio, conserverà la titolarità dell'usufrutto legale a condizione che mantenga la responsabilità genitoriale sui figli, ma solamente per i figli stessi e non per un eventuale mantenimento della nuova famiglia.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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