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Articolo 59 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Termine per la rinnovazione dell'istanza

Dispositivo dell'art. 59 Codice Civile

L'istanza [58], quando è stata rigettata, non può essere riproposta prima che siano decorsi almeno due anni(1).

Note

(1) Il termine deve essere trascorso al momento della pronuncia della sentenza e non della proposizione della domanda al giudice.

Ratio Legis

La norma conferma la discrezionalità di cui gode il giudice nella dichiarazione, non attuandosi essa in modo automatico: se non vi sono indizi sufficienti circa la morte del soggetto, non potrà riproporsi uguale domanda per due anni.

Spiegazione dell'art. 59 Codice Civile

Secondo il progetto della Commissione reale (art. 74), se dopo la pronunzia negativa fossero intervenuti in qualunque momento fatti nuovi, l'istanza si sarebbe potuta sempre riproporre. Il progetto definitivo introdusse il termine di tre anni (art. 64).
La Commissione parlamentare, tenendo presente quest'ultimo articolo, propose che lo stesso fosse formulato in modo da lasciare la possibilità di ripresentare la domanda in qualunque momento in base ad elementi nuovi, ovvero, in mancanza di detti elementi, quando fossero decorsi almeno tre anni, considerando gli ulteriori tre anni senza notizie come un nuovo elemento di fatto.
L'art. 59 non fa alcuna distinzione: ha ridotto a due il termine di anni tre, riconfermando il concetto che tra la pronunzia e la nuova domanda deve correre un periodo di tempo minimo, perché solo il prolungarsi dell'assenza può giustificare il riesame della situazione da parte dell'autorità giudiziaria.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

77 Taluno ha ritenuto eccessivo prescrivere, come faceva il progetto, nel caso che il giudice respinga l'istanza per la dichiarazione di morte presunta dell'assente, che la domanda non possa ripresentarsi prima del decorso di tre anni, specialmente quando sopraggiungano nuovi elementi di fatto a corroborare la domanda stessa. In verità, l'unico elemento nuovo può essere dato da un ulteriore decorso di tempo, successivo al rigetto della prima istanza, e perciò sembra sufficiente stabilire il termine minimo per la riproduzione dell'istanza stessa. Se i nuovi elementi dovessero consistere in notizie sulla persona dell'assente esse potrebbero influire sulla data a cui risale l'ultima notizia. Se dovessero invece provare l'avvenuta morte dell'assente, l'ipotesi esorbiterebbe dal campo di applicazione della norma. Tuttavia per andare incontro, almeno in parte, ai voti espressi, è stato ridotto nell'art. 59 il termine minimo a due anni.

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