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Articolo 33 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Registrazione delle persone giuridiche

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 33 Codice Civile

Articolo abrogato dall' art. 11, lett. d), d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

[In ogni provincia è istituito un pubblico registro delle persone giuridiche.

Nel registro devono indicarsi la data dell'atto costitutivo e quella del decreto di riconoscimento, la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata, qualora sia stata determinata, la sede della persona giuridica e il cognome e il nome degli amministratori con la menzione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza.

La registrazione può essere disposta anche d'ufficio.

Gli amministratori di un'associazione o di una fondazione non registrata, benché riconosciuta, rispondono personalmente e solidalmente, insieme con la persona giuridica, delle obbligazioni assunte.]

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

58 L'istituto della registrazione delle persone giuridiche costituisce un adeguato sistema pubblicitario per la tutela della buona fede e dei diritti dei terzi nei confronti dell'ente e, nello stesso tempo, permette di sottoporre più agevolmente le persone giuridiche private a un regime amministrativo ispirato a finalità pubblicistiche. Gli articoli 33, 34 e 35 che modificano i corrispondenti articoli 38, 39, 40 del progetto, meglio rispondono alle finalità dell'istituto. Si è stabilito in primo luogo che il registro delle persone giuridiche dev'essere istituito in ogni provincia, senza specificare la pubblica autorità che dovrà conservarlo, la quale è più opportunamente indicata nelle norme di attuazione. E' resa più completa l'enunciazione degli elementi che devono risultare dal registro, aggiungendovi la data del decreto di riconoscimento e l'indicazione della durata dell'ente. E' sembrato preferibile rinviare alle norme di attuazione l'affermazione che l'atto costitutivo e lo statuto devono essere conservati in fascicoli a parte. Essendosi stabilito che dal registro deve risultare la data del decreto di riconoscimento, l'affermazione, risultante dal progetto, che l'iscrizione della persona giuridica ha luogo in base al decreto di riconoscimento sarebbe stata superflua e perciò è stata soppressa. La proposta di sopprimere, nel quarto comma dell'art. 33, l'espressione «insieme con la persona giuridica» non è sembrata accettabile, perché la formula usata nel testo lascia chiaramente intendere che il vincolo solidale non corre soltanto fra gli amministratori nei rapporti fra loro, ma avvince, come in un fascio, amministratori ed ente. E' stata accolta, invece, la proposta di introdurre la registrazione di ufficio della persona giuridica, considerando, tra l'altro, che in tal modo si viene a eliminare uno stato di irregolarità nella vita dell'ente e si conferisce maggiore certezza allo svolgimento dei rapporti coi terzi. Quanto alla formula suggerita, è stato eliminato, perché superfluo, l'inciso «senza pregiudizio delle disposizioni precedenti».

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