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Articolo 12 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Persone giuridiche private

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 12 Codice Civile

L'articolo in esame è stato abrogato dall'art. 11, comma I, lett. a), D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

[Le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento concesso con decreto del Presidente della Repubblica. Per determinate categorie di enti che esercitano la loro attività nell'ambito della provincia, il Governo può delegare ai prefetti la facoltà di riconoscerli con loro decreto.]

Ratio Legis

La fondamentale libertà di associazione, espressa nell'art. art. 18 Cost. Cost. e considerata essenziale per lo sviluppo della persona umana ed per la sua partecipazione alla vita economica, politica e sociale del Paese (art. 2 Cost.), si esplica anche nella possibilità per i privati di costituire (o aderire a) enti, siano essi associazioni, fondazioni o comitati.

Brocardi

Si quid universitati debetur, singulis non debetur; nec quod debet universitas singuli debent

Spiegazione dell'art. 12 Codice Civile

Il riconoscimento, ora, non è più concesso con decreto del Presidente della Repubblica (si trattava di un atto discrezionale della Pubblica Amministrazione). La competenza in materia è attribuita in via generale al Prefetto (ora U.T.G., Ufficio territoriale del Governo), ed alla Regione per le sole persone giuridiche private che operano nelle materie di competenza regionale. L'iscrizione si ottiene mediante presentazione al prefetto di idonea domanda, oltre ad Atto costitutivo e Statuto, redatti secondo le prescrizioni di legge, e previa verifica dei requisiti prescritti (es. scopo lecito e determinabile, patrimonio adeguato allo scopo). L'iscrizione nel Registro ha effetto costitutivo. Il procedimento si deve concludere positivamente nel termine massimo di 120 giorni. Qualora l'autorità amministrativa ravvisi ragioni ostative all'iscrizione o la necessità di integrazione della documentazione, ne dà comunicazione ai richiedenti, che avranno ulteriori trenta giorni per presentare memorie e documenti; se nell'ulteriore termine di trenta giorni l'autorità stessa non comunica ai richiedenti i motivi del diniego oppure non procede all'iscrizione, questa si intende negata.
Ottenuta la personalità giuridica, gli enti acquistano piena capacità giuridica, ed in particolare l'autonomia patrimoniale perfetta (separazione del patrimonio dell'ente da quello dei componenti).
La differenza con le persone fisiche concerne i limiti di ordine naturale relativamente a tutti quei rapporti che presuppongono l'esistenza di una persona fisica (es. matrimonio o riconoscimento di figli); l'ente riconosciuto gode invece di una piena capacità relativamente agli atti di natura patrimoniale (v. 1174).

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

43 Nell'art. 12 del c.c. si afferma la regola che le persone giuridiche private acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento concesso con decreto reale. Si è creduto di aggiungere alla menzione dei due tipi tradizionali, associazioni e fondazioni, l'accenno ad altre istituzioni di carattere privato, che non sono né associazioni né fondazioni e che sono contraddistinte per la loro destinazione ad uno scopo. A parte che, nella nostra tradizione scientifica, specialmente canonistica, ha posto anche questo terzo tipo di persona giuridica privata, e che, nello stesso testo del codice, si contemplano altre forme di possibili persone giuridiche (p. es., comitati), non si poteva non tener conto, nella varietà della vita moderna, di altre creazioni giuridiche non perfettamente aderenti né alle associazioni, né alle fondazioni. Quanto alla regolamentazione di queste istituzioni, è ovvio che sarà applicabile la disciplina delle associazioni ovvero delle fondazioni, secondo che la loro natura si avvicini prevalentemente a quella dell'uno o dell'altro tipo di enti.

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