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Articolo 77 Codice antimafia

(D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159)

[Aggiornato al 21/04/2024]

Fermo di indiziato di delitto

Dispositivo dell'art. 77 Codice antimafia

1. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 4 e di coloro che risultino gravemente indiziati di un delitto commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive il fermo di indiziato di delitto è consentito anche al di fuori dei limiti di cui all'articolo 384 del Codice di procedura penale, purché si tratti di reato per il quale è consentito l'arresto facoltativo in flagranza ai sensi dell'articolo 381 del medesimo codice(1).

Note

(1) Tale disposizione è stata modificata dall'art. 14 comma 1 del D.L. 14 giugno 2019, n. 53.

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