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Legatum per vindicationem

Traduzione

Legato per rivendicazione

Spiegazione

È il c.d. legato "di specie", avente ad oggetto la proprietà di una cosa determinata o un altro diritto appartenente al testatore. La proprietà o il diritto si trasmettono al legatario direttamente alla morte del testatore. II legatario deve domandare all'onerato il possesso della cosa legata, a meno che non sia gia nel possesso del bene.
La figura risale al diritto romano: se il legatario non riceveva ciò che gli spettava, poteva esperire, dopo avvenuta l'acquisizione successoria, la rei vindicatio (o le azioni volte a tutela degli iura in re aliena) contro colui (erede o altri) trattenesse il possesso della res legata. La cosa legata doveva appartenere al testatore sia nel momento della redazione del testamento che nel momento della morte; se si trattava di cose fungibili era, invece, sufficiente che esse fossero nel patrimonio del testatore al momento della sua morte.

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