La formuletta, già utilizzata nel diritto romano con lo stesso significato, indica il potere spettante alle parti di sciogliere il contratto a proprio piacimento, cioè manifestando la loro volontà risolutoria (il "cenno" sta proprio ad indicare un semplice atto di volontà). L'ordinamento attuale concede alle parti questo potere in molti casi: per quanto riguarda l'ambito dei rapporti di lavoro, è stata notevolmente ristretta la libera recedibilità del datore di lavoro, in omaggio alla prevalente corrente garantista in materia di licenziamento.