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I "succhiotti" integrano reato

I "succhiotti" integrano reato
Può essere considerato atto sessuale e pertanto integrare il reato di violenza sessuale il c.d. succhiotto.
La Corte di Cassazione, con la recentissima sentenza n. 47265 del 10 novembre 2016, si è occupata in un interessante caso di violenza sessuale (art. 609 bis del c.p.).

Nel caso esaminato dalla Cassazione, la Corte d’appello di L’Aquila aveva confermato la condanna di un imputato per violenza sessuale, di cui all’art. 609 bis del c.p..

Secondo il ricorrente, in particolare, la Corte di secondo grado avrebbe “affrontato e risolto in modo superficiale le critiche proposte avverso in giudizio di attendibilità della persona offesa, senza alcun vaglio critico e rigoroso delle dichiarazioni di quest’ultima”.

La Corte d’appello, inoltre, non avrebbe adeguatamente motivato la propria decisione di non ritenere di “natura sessuale” il comportamento posto in essere dall’imputato, che aveva praticato un “succhiotto” sul collo della vittima “senza alcuna intenzione diversa che non fosse quella di apporre un ‘marchio’ visibile a chiunque fosse interessato ad una relazione con lei”.

Evidenziava il ricorrente, in particolare, come, nel caso di specie, la condotta non avesse interessato una zona erogena della vittima e non potesse essere , pertanto, considerata “atto sessuale”.

La Corte di Cassazione, pronunciandosi sul punto, evidenziava, in primo luogo, come, in tema di attendibilità della persona offesa in caso di reati sessuali, “la testimonianza della persona offesa, perché possa essere legittimamente utilizzata come fonte ricostruttiva del fatto per il quale si procede, non necessita di altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità”, essendo la medesima sorretta “da una presunzione di veridicità secondo la quale il giudice, pur essendo tenuto a valutarne criticamente il contenuto, verificandone l’attendibilità, non può assumere come base del proprio convincimento l’ipotesi che il teste riferisca scientemente il falso”.

Quanto alla natura di “atto sessuale” del “succhiotto”, la Corte di Cassazione evidenziava come il reato di cui all’art. 609 bis del c.p. è volto a tutelare “il diritto dell’individuo di compiere atti sessuali in assoluta autonomia e libertà, contro ogni possibile condizionamento, fisico o morale, e contro ogni non consentita e non voluta intrusione nella propria sfera intima, anche se attuata con l’inganno”.

Osservava la Corte, inoltre, che la libertà di disporre del proprio corpo a fini sessuali è “assoluta e incondizionata” e “non incontra limiti nelle diverse intenzioni che l’altra persona possa essersi prefissa”. Di conseguenza, l’atto in questione doveva considerarsi oggettivamente “sessuale” non essendo necessario indagare sulle “intenzioni dell’agente”.

Secondo la Cassazione, infatti, può definirsi “sessuale” qualsiasi atto che, “secondo canoni scientifici e culturali” possa considerarsi “erotico”, vale a dire idoneo “a incarnare il piacere sessuale o a suscitarne lo stimolo, a prescindere dal fatto che proprio questo sia lo scopo dell’agente”.

Nel caso specifico, dunque, secondo la Cassazione il “succhiotto”, essendo definito come “morso d’amore”, ha certamente natura sessuale, dal momento che lo stesso “non comporta un mero toccamento delle labbra con una parte del corpo ma esige un’attività prolungata sul corpo stesso che, proprio per la sua durata ed intensità, esprime esattamente quella carica erotica che il concedersi con piacere alla bocca altrui comporta”.


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