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Violenza sessuale da parte dell'insegnante

Violenza sessuale da parte dell'insegnante
Se è attestata la malattia psichica dell'insegnante il giudice deve provvedere ad accertare anche d'ufficio la reale capacità di intendere e volere.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25434 del 20 giugno 2016, si è pronunciata in ordine ad un caso di violenza sessuale commessa da un insegnante nei confronti di diverse alunne minori d’età (art. 609 bis e 609 ter codice penale).

Nel caso esaminato dalla Cassazione, la Corte d’appello di Potenza aveva confermato la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato l’imputato in questione colpevole del suddetto reato “per avere egli, nella qualità di insegnante presso l’Istituto alberghiero di (…), usato violenza sessuale nei confronti di diverse sue alunne, delle quali quattro dell’età di 14 anni ed una dell’età di 13 anni – abusando dell’autorità connessa alla sua funzione – consistita nel toccarle sulla cosce, anche in prossimità della natura, ovvero sui glutei, proferendo al contempo frasi di apprezzamento per le loro qualità estetiche ovvero di offerta di prosecuzione della propria condotta”.

Il condannato proponeva ricorso in Cassazione, sostenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente ritenuto che le condotte integrassero il reato di violenza sessuale.

Il ricorrente, inoltre, contestava la motivazione della sentenza di condanna, in quanto “pur essendo presenti certificazioni mediche attestanti il suo stato di sofferenza psichiatrica, non si è ritenuto di disporre perizia al fine di accertare la sua piena capacità di intendere e di volere”.

La Corte di Cassazione riteneva di dover accogliere il ricorso proposto dal ricorrente.

In particolare, secondo la Cassazione, “la descrizione degli episodi contestati faceva (…) riferimento ad atti di violenza sessuale commessi con abuso di autorità uno dei quali riferito ad una persona offesa di età inferiore ad anni 14

Tuttavia, l’indicazione delle norme asseritamente violate dall’imputato, contenuta nel capo di imputazione, “conteneva un evidente errore, laddove erano in esso contemplati sia l’art. 609-bis che l’art. 609 quater cod. pen., trattandosi di disposizioni fra loro antinomiche, come espressamente evidenziato dal testo della seconda disposizione, il quale espressamente fa riferimento alla punibilità di ipotesi poste al di fuori del perimetro normativo di cui all’art. 609-bis cod. pen.”.

In altri termini, la Cassazione evidenziava come non fosse possibile contestare ad un soggetto, sia la violazione dell’art. 609 bis che la violazione dell’art. 609 quater codice penale, in quanto le due figure di reato sono tra loro incompatibili.

Secondo la Cassazione, inoltre, doveva ritenersi fondato i motivi di ricorso con cui l’imputato lamentava “la mancata effettuazione di specifica perizia volta ad accertare la sua condizione di soggetto capace di intendere e di volere ai fini della sua imputabilità” e “la mancata qualificazione dei fatti a lui attribuiti entro i limiti della minore gravità, sì da potere beneficiare della specifica circostanza attenuante prevista per essi dall’art. 609-bis cod. pen.

Per quanto riguardava, in particolare, “l’accertamento della capacità di intendere e di volere dell’imputato”, la Cassazione precisava come il medesimo non necessitasse della richiesta di parte, ma che potesse essere “compiuto anche d’ufficio dal giudice del merito allorché vi siano elementi per dubitare dell’imputabilità”.

In tal senso, infatti, si era già pronunciata la Corte di Cassazione stessa, con la sentenza n. 34570 del 11 settembre 2012 e con la sentenza n. 19733 del 25 maggio 2010.

Nel caso di specie, in particolare, la Cassazione evidenziava come la Corte d’appello avesse rigettato la richiesta di riapertura dell’istruttoria formulata dal ricorrente, ritenendola ingiustificata.

Tuttavia, secondo la Cassazione, tale decisione appariva illogica, dal momento che la Corte d’appello, pur avendo dato atto dell’esistenza di una diagnosi “attestante l’esistenza, in epoca ampiamente risalente rispetto ai fatti per cui è processo e perdurante sino ad essi, di un disturbo bipolare a prevalente componente depressiva”, ne aveva escluso a priori “la rilevanza in termini di incidenza di esso sulla capacità di intendere e di volere, sulla base della affermazione che la indicata diagnosi non appare idonea ad integrare una patologia psichiatrica capace di influire sulla imputabilità del soggetto”.

Tale motivazione, secondo la Corte, non appariva assolutamente convincente, in quanto la sindrome bipolare “esula rispetto ai confini di un generico disturbo della personalità, come tale di per sé non valutabile ai fini della mancanza di imputabilità, ove non accompagnato da manifestazioni di gravità e consistenza tale da determinare in concreto una situazione psichica che impedisca al soggetto di gestire le proprie azioni e di percepirne il disvalore”.

Tale inadeguatezza motivazionale, dunque, secondo la Corte, comportava la necessità di annullare la sentenza impugnata, rinviando la causa alla Corte d’appello affinchè la medesima decidesse in base ai principi sopra enunciati.


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