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Se la sentenza impugnata riporta due date diverse il giudice deve accertare la data del deposito in cancelleria

Se la sentenza impugnata riporta due date diverse il giudice deve accertare la data del deposito in cancelleria
Al fine di accertare la tempestività dell’impugnazione di una sentenza che riporti due date, il giudice deve individuare quella del suo deposito in cancelleria.
La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 9958/2020, ha avuto modo di pronunciarsi in ordine alla decorrenza del termine di impugnazione, nel caso in cui una sentenza indichi due diverse date, in conseguenza del fatto che deposito e pubblicazione siano avvenuti in due momenti distinti.

La questione sottoposta al vaglio degli Ermellini era nata in seguito alla pronuncia con cui il Tribunale di Roma aveva dichiarato l’inammissibilità per tardività dell’appello, proposto avverso una sentenza pronunciata, in primo grado, dal Giudice di Pace. Secondo i Giudici di secondo grado, infatti, considerato che la sentenza impugnata risultava essere stata depositata nel dicembre 2013 e recava un numero cronologico dello stesso anno, essa si doveva ritenere essere stata pubblicata entro la fine dello stesso 2013, con la conseguenza che l’appello proposto in data 27 aprile 2016 doveva essere ritenuto tardivo, essendo avvenuto ben oltre il termine semestrale richiesto dall’art. 327 del c.p.c.

Avverso tale decisione, l’originario appellante ricorreva dinanzi alla Corte di Cassazione, eccependo la violazione e la falsa applicazione degli articoli 133 e 327 del c.p.c., considerato che la sentenza da lui appellata era stata pubblicata, tramite deposito in cancelleria, in data 4 dicembre 2015, come attestato in calce allo stesso provvedimento.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso.

Gli Ermellini hanno, innanzitutto, evidenziato come l’attestazione dell’avvenuto deposito in cancelleria della sentenza appellata, in data 4 dicembre 2015, renda evidente che la stessa sia stata resa pubblica nel medesimo giorno, ai sensi del primo comma dell’art. 133 del c.p.c., con la conseguenza che proprio da detta data decorreva il termine di impugnazione ex art. 327 del c.p.c.

Secondo la Cassazione i Giudici di merito hanno preso la propria decisione basandosi su una lettura errata della sentenza n. 18569, pronunciata dalle Sezioni Unite il 22 settembre 2016.
Tale pronuncia, infatti, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale in relazione al caso de quo, aveva stabilito che “qualora risulti realizzata una impropria scissione tra i momenti di deposito e pubblicazione attraverso l’apposizione in calce alla sentenza di due diverse date, il giudice tenuto a verificare la tempestività dell’impugnazione proposta deve accertare, attraverso un’istruttoria documentale o, in mancanza, il ricorso, se del caso, alla presunzione semplice ovvero, in ultima analisi, alla regola del giudizio di cui all’art. 2697 del c.c., alla stregua della quale spetta all’impugnante provare la tempestività della propria impugnazione, il momento di decorrenza del termine d’impugnazione, ossia il momento in cui la sentenza è divenuta conoscibile attraverso il deposito ufficiale in cancelleria, comportando l’inserimento di essa nell’elenco cronologico delle sentenze e l’attribuzione del relativo numero identificativo”.

Detta pronuncia, peraltro, era seguita alla sentenza n. 3/2015 con cui la Corte Costituzionale, muovendo dalla centralità del diritto all’impugnazione, aveva osservato che, nel caso in cui ad una sentenza sia apposta una doppia data, di deposito e di pubblicazione, “per costituire dies a quo del termine per l’impugnazione, la data apposta in calce alla sentenza dal cancelliere deve essere qualificata dalla contestuale adozione delle misure volte a garantirne la conoscibilità e solo da questo concorso di elementi consegue tale effetto, che, in presenza di una seconda data, deve ritenersi di regola realizzato esclusivamente in corrispondenza di quest’ultima, con la conseguenza che il ritardato adempimento, attestato dalla diversa data di pubblicazione, rende inoperante la dichiarazione dell’intervenuto deposito, pur se formalmente rispondente alla prescrizione normativa”.

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