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Articolo 133 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Pubblicazione e comunicazione della sentenza

Dispositivo dell'art. 133 Codice di procedura civile

La sentenza è resa pubblica mediante deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata [disp. att. 15, 64, 120] (1) (2).

Il cancelliere dà atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenente il testo integrale della sentenza, ne dà notizia alle parti che si sono costituite [disp. att. 135] (3) (4) (5). La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all' art. 325(6).

[L'avviso di cui al secondo comma può essere effettuato a mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere l'avviso.](7).

Note

(1) Con la pubblicazione, ovvero il suo deposito in cancelleria, la sentenza acquista esistenza come atto giuridico e diventa immodificabile ed irrevocabile da parte del giudice che l'ha pronunciata.
(2) Le sentenze pronunciate dal collegio devono essere depositate in cancelleria non oltre sessanta giorni dalla formulazione delle difese conclusive delle parti (art.275). Il termine di cui sopra è ridotto a trenta giorni per i giudizi innanzi al giudice monocratico ed a quindici per quelli davanti al giudice di pace.
(3) In alcune ipotesi la pubblicazione della sentenza non avviene con il deposito in cancelleria. Ad esempio nei processi relativi a controversie di lavoro o previdenziali, la sentenza è pronunciata in udienza con la lettura del dispositivo ed è depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla pronuncia; nei processi davanti al tribunale monocratico, nei casi in cui la decisione avviene in seguito a discussione orale (art.281sexies), la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione, da parte del giudice, del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria.
(4) Il biglietto di cancelleria è il mezzo con cui i difensori vengono informati dell'avvenuto deposito della sentenza. Lo stesso deve contenere oltre il dispositivo anche la data dell'avvenuta pubblicazione.
Si precisa che in mancanza della notificazione, la data del deposito della sentenza in cancelleria segna l'inizio del decorso del termine di sei mesi per la proposizione delle impugnazioni ordinarie avverso la sentenza ai sensi dell'art.327. Diversamente, quello di comunicazione comporta la decorrenza del termine per la presentazione del regolamento di competenza ai sensi dell'art.47, II comma o per le ipotesi di riassunzione della causa come previsto dall'art.50.
(5) Le parole "il dispositivo" sono state sostituite da "il testo integrale della sentenza" dall'art. 45, comma 1, lett. b), del D. L. 24 giugno 2014, n.90, convertito, con modificazioni, nella L. 11 agosto 2014, n. 114.
(6) Comma aggiunto dall'art. 45, comma 1, lett. b), del D. L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella L. 11 agosto 2014, n. 114.
(7) Comma inserito dall'art. 2, D. L. 14 marzo 2005, n. 35, modificato dall'allegato alla L. 14.05.2005, n. 80 con decorrenza dal 15 maggio 2005 successivamente abrogato dall'art. 25, comma 1, L. 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità) con decorrenza dal 01 gennaio 2012 ed applicazione dal 31 gennaio 2012.

Spiegazione dell'art. 133 Codice di procedura civile

Una volta che è stata pronunciata e sottoscritta, la sentenza viene depositata nella cancelleria del giudice che l’ha pronunciata e tutti gli incombenti anteriori al deposito vengono resi irrilevanti dal deposito stesso.
Solo con il deposito la sentenza esiste come atto giuridico, divenendo immodificabile e irrevocabile da parte del giudice che l’ha emessa.

Con il deposito non deve confondersi l’atto con cui il cancelliere certifica lo stesso; infatti, una cosa è la consegna ufficiale al cancelliere dell’originale di una sentenza sottoscritta dal giudice (ciò che costituisce elemento essenziale per l’esistenza dell’atto), altra cosa è la certificazione del compimento di tali attività, che deve essere eseguita dal cancelliere ai sensi del secondo comma della norma in esame e che costituisce una formalità estrinseca all’atto, tanto che la sua mancanza non comporta neppure la nullità della sentenza.

La comunicazione della sentenza, di cui si parla al secondo comma, è quell’atto mediante il quale il cancelliere, tramite biglietto di cancelleria, dà notizia alle parti della pronuncia del giudice (il biglietto di cancelleria si compone di due parti ed una di esse rimane depositata nel fascicolo d’ufficio).
Tale comunicazione non è più limitata al solo dispositivo della sentenza, ma deve avere ad oggetto il testo integrale della stessa.

L’ultimo capoverso del secondo comma prevede espressamente che la comunicazione in forma integrale del provvedimento da parte dell’ufficio, anche se effettuata mediante notifica da parte dell’ufficiale giudiziario (a cui può essere trasmesso il biglietto di cancelleria), non è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione della sentenza (ciò è conforme al dettato dell’art. 285 del c.p.c., il quale prevede che la notificazione della sentenza ai fini del computo del termine di impugnazione ex art. 325 del c.p.c., deve avvenire su istanza di parte).

La data della pubblicazione costituisce il dies a quo per far decorrere il termine lungo di impugnazione qualora manchi la notificazione, mentre la data di comunicazione costituisce il dies a quo per far decorrere il termine ai fini della proposizione del regolamento di competenza, nonché il termine previsto dall’art. 50 del c.p.c. per la riassunzione della causa.

Massime relative all'art. 133 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 18569/2016

Il deposito e la pubblicazione della sentenza coincidono e si realizzano nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina l'inserimento della sentenza nell'elenco cronologico, con attribuzione del numero identificativo e conseguente conoscibilità per gli interessati, dovendosi identificare tale momento con quello di venuta ad esistenza della sentenza a tutti gli effetti, inclusa la decorrenza del termine lungo per la sua impugnazione. Qualora, peraltro, tali momenti risultino impropriamente scissi mediante apposizione in calce alla sentenza di due diverse date, ai fini della verifica della tempestività dell'impugnazione, il giudice deve accertare - attraverso istruttoria documentale, ovvero ricorrendo a presunzioni semplici o, infine, alla regola di cui all'art. 2697 c.c., alla stregua della quale spetta all'impugnante provare la tempestività della propria impugnazione - quando la sentenza sia divenuta conoscibile attraverso il deposito ufficiale in cancelleria ed il suo inserimento nell'elenco cronologico con attribuzione del relativo numero identificativo.

Cass. civ. n. 13794/2012

A norma dell'art. 133 cod.proc.civ., la consegna dell'originale completo del documento-sentenza al cancelliere, nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata, avvia il procedimento di pubblicazione, il quale si compie, senza soluzione di continuità, con la certificazione del deposito mediante l'apposizione, in calce al documento, della firma e della data del cancelliere, che devono essere contemporanee alla data della consegna ufficiale della sentenza, in tal modo resa pubblica per effetto di legge. È pertanto da escludere che il cancelliere, preposto, nell'espletamento di tale attività, alla tutela della fede pubblica (art. 2699 cod.civ.), possa attestare che la sentenza, già pubblicata, ai sensi dell'art. 133 cod.civ., alla data del suo deposito, viene pubblicata in data successiva, con la conseguenza che, ove sulla sentenza siano state apposte due date, una di deposito, senza espressa specificazione che il documento contiene soltanto la minuta del provvedimento, e l'altra di pubblicazione, tutti gli effetti giuridici derivanti dalla pubblicazione della sentenza decorrono già dalla data del suo deposito.

Cass. civ. n. 9622/2009

L'attestazione con la quale il cancelliere, ai sensi del secondo comma dell'art. 133 c.p.c., dà atto del deposito della sentenza, costituisce atto pubblico la cui efficacia probatoria, ex art. 2700 c.c., può essere posta nel nulla solo con la proposizione della querela di falso. Pertanto, ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione, la sentenza deve ritenersi depositata nella data attestata, sia pure erroneamente, dal cancelliere, fino a che non sia attivata, con esito positivo, la suddetta procedura di falso.

Cass. civ. n. 5245/2009

L'esistenza della sentenza civile (salvo ipotesi particolari, quale quella del rito del lavoro, ovvero dei riti ad esso legislativamente equiparati o specialmente disciplinati) è determinata dalla sua pubblicazione mediante deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata, sicchè il deposito della minuta (previsto dall'art. 119 disp. att. c.p.c.) non ha alcuna rilevanza esterna, non richiede un'attestazione ufficiale del cancellerie, nè preclude una modificazione della sentenza prima del suo deposito ufficiale a norma dell'art. 133 c.p.c.

Cass. civ. n. 26040/2005

Una volta intervenuta la pubblicazione della sentenza, il giudice adito si spoglia del potere di decidere sulla domanda già portata al suo esame, dovendosi considerare il suo potere di giurisdizione esaurito in relazione a quella controversia, e la sentenza emessa — anche se, eventualmente, gravemente viziata, come nell'ipotesi di mancata sottoscrizione rituale da parte del giudice — può essere esclusivamente rimossa o attraverso l'impugnazione al giudice sopra ordinato (a seconda dei casi, con l'appello o con il ricorso per cassazione) — e, quindi, con gli stessi rimedi prescritti dal primo comma dell'art. 161 c.p.c. per le nullità a carattere relativo — ovvero con la proposizione di autonoma actio nullitatis trattandosi di nullità assoluta.

Cass. civ. n. 14194/2002

Per effetto dell'abrogazione dell'art. 120 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, ad opera dell'art. 129 D.L.vo n. 51 del 1998, non sussiste più un termine procedurale per il deposito della sentenza nel giudizio ordinario, né è in proposito analogicamente applicabile l'art. 430 c.p.c., che (così come già il citato art. 120 att. c.p.c.) pone peraltro un termine meramente ordinatorio, la cui inosservanza non determina alcuna ragione di nullità del provvedimento.

Cass. civ. n. 4130/2001

La pubblicazione della sentenza mediante deposito della stessa nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata, ai sensi dell'art. 133, comma primo, c.p.c., deposito consistente nella consegna ufficiale al cancelliere dell'originale della decisione sottoscritta dal giudice, costituisce un elemento essenziale per l'esistenza dell'atto; al contrario, la certificazione del compimento di tale attività che deve essere eseguita dal cancelliere a norma del secondo comma dello stesso art. 133, è formalità estrinseca all'atto, con la conseguenza che la sua mancanza, non determina la nullità della sentenza, quando la cancelleria abbia annotato l'avvenuta pubblicazione della sentenza stessa nel registro cronologico, l'abbia trasmessa all'ufficio del registro-atti giudiziari e abbia, infine, comunicato alle parti costituite l'avvenuto deposito della decisione, cosicché la parte interessata abbia potuto tempestivamente impugnare la pronuncia a lei sfavorevole.

Cass. civ. n. 8297/1999

La mancanza della data di pubblicazione della sentenza non è causa di nullità (ovvero di inesistenza) della sentenza stessa tutte le volte in cui la cancelleria del tribunale abbia annotato l'avvenuta pubblicazione della sentenza nel registro cronologico, l'abbia altresì trasmessa all'ufficio del registro atti giudiziari, ed abbia, infine, comunicato alle parti costituite l'avvenuto deposito della decisione, così che la parte interessata abbia potuto tempestivamente impugnare la pronuncia a lei sfavorevole. La data di pubblicazione della sentenza, difatti, indica il dies a quo per l'impugnazione nel termine indicato dall'art. 327 c.p.c., e non assume, pertanto, rilievo tutte le volte in cui l'impugnazione stessa risulti tempestivamente proposta (a prescindere, ancora, dalla considerazione che, secondo quanto disposto dall'art. 156 c.p.c., le formalità di pubblicazione della sentenza indicate nel primo comma dell'art. 133 stesso codice non sono previste dalla legge a pena di nullità).

Cass. civ. n. 5585/1999

Poiché la sentenza viene ad esistenza giuridica solo attraverso la formalità della sua pubblicazione, in caso di smarrimento avvenuto prima di tale formalità, può ritualmente procedersi — senza neanche necessità di ricorrere alla procedura di ricostruzione — alla confezione di un nuovo documento e alla sua pubblicazione a norma di legge.

Cass. civ. n. 6571/1994

L'omessa indicazione, da parte del cancelliere, della data del deposito della sentenza, non incide sulla pubblicazione della stessa, che invece consegue, così come la sua immodificabilità, al mero atto della consegna dell'originale, sottoscritto dal giudice, al cancelliere, il quale certifica, così come dispone il comma 2 dell'art. 133 c.p.c., che tale adempimento è avvenuto. Detta certificazione, infatti, costituisce una formalità estrinseca alla sentenza cui accede e perciò, se incompleta, come nel caso di mancanza della data di deposito, non ne determina la nullità, atteso che, anche ai fini della decorrenza del dies a quo per l'impugnazione annuale, ne è possibile l'identificazione, ove non risulti dalla successiva comunicazione, usando l'ordinaria diligenza, con la consultazione dell'originale della sentenza ovvero dell'annotazione della stessa sul registro del ruolo di udienza.

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