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L’assicurazione chiamata in garanzia può eccepire la prescrizione del diritto al risarcimento

L’assicurazione chiamata in garanzia può eccepire la prescrizione del diritto al risarcimento
La Cassazione ha stabilito che la prescrizione eccepita dall’assicuratore chiamato in garanzia produce effetti nei confronti dell’assicurato anche quando quest’ultimo l’abbia sollevata tardivamente.
La vicenda ha avuto origine dalla citazione in giudizio, da parte di un privato, del Comune e della Provincia in cui erano siti degli immobili di sua proprietà, danneggiati a causa di una frana dovuta a dei difetti nella progettazione e nell’esecuzione dei lavori della strada.
L’uomo chiedeva il risarcimento per i danni agli immobili, ma la Provincia eccepiva la prescrizione del diritto. Il Comune, invece, negava la sua responsabilità e chiamava in garanzia l’assicurazione, la quale opponeva l’avvenuta prescrizione del diritto all’indennizzo richiesto dall’attore.
Il giudice di primo grado accoglieva la domanda, sulla base del fatto che che l’eccezione di prescrizione sollevata dall’assicurazione non poteva inibire la domanda dell’attore. In appello la decisione veniva confermata e il Comune proponeva così ricorso in Cassazione.
La Suprema Corte si è espressa sul caso con la sentenza n. 31071/2019, con la quale ha precisato che l'eccezione di prescrizione da parte della Provincia fosse da ritenersi tamquam non esset, in quanto, nel caso di specie, tale ente era da considerarsi un soggetto terzo, estraneo al rapporto obbligatorio che intercorreva tra il Comune e il privato. Come è noto, ai sensi dell’art. 2939 c.c. la prescrizione può essere eccepita o dal debitore, o dai terzi che vi abbiano interesse; non rientrando la Provincia in nessuna di queste categorie, non le era possibile sollevare tale eccezione.
Per quanto riguarda invece l’eccezione di prescrizione sollevata dall’assicurazione, garante del Comune debitore, la Cassazione si è chiesta se questa fosse o meno idonea ad inibire la domanda proposta dal privato nei confronti del debitore principale.
È opportuno, a tal proposito, tenere presente quello che è l’interesse tutelato dall’art. 2939 c.c., laddove prevede che anche i terzi interessati possano sollevare l'eccezione di prescrizione: evitare che si produca nei loro confronti un effetto riflesso e dannoso nel caso in cui il rapporto principale tra il creditore ed il debitore che non abbia eccepito la prescrizione resti in vita. L’unico caso in cui al terzo è impedito di sollevare l’eccezione di prescrizione è quello della sua rinuncia espressa da parte del debitore principale.
Nel caso in oggetto, l'assicurazione sicuramente patirebbe un effetto indiretto e pregiudizievole a causa della permanenza del debito del Comune verso il privato danneggiato, dato che, qualora l’assicurato venisse condannato al risarcimento del danno, avrebbe il diritto di richiedere all’assicuratore di pagare l’indennizzo.
Per queste ragioni, la Corte ha cassato la sentenza, rinviandola ai giudici d’appello e pronunciando il seguente principio di diritto: “l'assicuratore della responsabilità civile (non obbligatoria) dell'autore di un fatto illecito, quando sia chiamato in causa dall'assicurato, è legittimato a sollevare l'eccezione di prescrizione del diritto vantato dal terzo danneggiato nei confronti dell'assicurato. Tale eccezione, se fondata, ha effetto estintivo del credito vantato dal terzo nei confronti dell'assicurato, quand'anche quest'ultimo l'abbia sollevata tardivamente”.


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