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Articolo 17 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 23/02/2024]

Pene principali: specie

Dispositivo dell'art. 17 Codice Penale

Le pene principali stabilite per i delitti sono(1):

  1. 1) [la morte](2);
  2. 2) l'ergastolo [22](3);
  3. 3) la reclusione [23];
  4. 4) la multa [24].

Le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono:

  1. 1) l'arresto [25];
  2. 2) l'ammenda [26](4).

Note

(1) La Corte Cost., con sent. 28 aprile 1994, n.68,si è pronunciata nel senso dell'illegittimità costituzionale di tale articolo "nella parte in cui non esclude l'applicazione della pena dell'ergastolo al minore imputabile".
(2) E' stata soppressa, con conseguente assorbimento nell'ergastolo, dapprima per i delitti previsti dal codice penale ex art. 1 d.lgs-lt. 10 agosto 1944, n. 224 e poi per i delitti previsti dalle leggi speciali (art. 1 dlgs. 22 gennaio 1948, n.21). La Costituzione, attraverso l'art. 27, introducendo il cd principio di umanizzazione della pena,l'aveva abolita quasi totalmente, circoscrivendone l'applicazione solo ai casi previsti dalle leggi militari di guerra. Ma anche rispetto a tali ipotesi è stata abrogata con l'art. 1 l. 13 ottobre 1994, n. 589. Tale abrogazione venne però operata con legge ordinaria, mantenendo così la possibilità di reintrodurla nelle leggi militari di guerra, in caso di dichiarazione di guerra. Il riferimento alle leggi penali di guerra è stato eliminato definitivamente dal testo costituzionale quando l'Italia ha ratificato il protocollo n. 13 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, relativo all'abolizione della pena di morte in qualsiasi circostanza, attraverso la l. cost. 2 ottobre 2007, n. 1 ("Modifica all'articolo 27 della Costituzione, concernente l'abolizione della pena di morte"), sancendo per via costituzionale la non applicabilità della stessa in ogni caso.
(3) La Corte Costituzionale, con sentenza 27-28 aprile 1994, n. 168, ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale degli artt. 17 e 22 del codice penale nella parte in cui non escludono l'applicazione della pena dell'ergastolo al minore imputabile".
(4) La norma distingue i delitti dalle contravvenzioni (v. anche Libro III) Si ricordi il fallimento dei tentativi volti ad individuare criteri discretivi sostanziali. La Cassazione dal canto suo considera prevalente il criterio distintivo offerto dalla sanzione.

Ratio Legis

La norma in oggetto ha la funzione di elencare nello specifico le pene principali previste per i delitti e per le contravvenzioni, separando le une dalle altre.

Brocardi

Mala in se

Spiegazione dell'art. 17 Codice Penale

La pena fa parte delle sanzioni punitive eterogenee afflittive, in quanto comporta la riduzione o la perdita di un bene giuridico (libertà personale o integrità patrimoniale) del soggetto agente, non necessariamente connesso con l'oggetto della norma.
I caratteri essenziali sono quindi:
  • la prevalente funzione afflittiva e di emenda della misura;
  • la necessità che il procedimento di applicazione della pena sia ispirato ai principi di garanzia della difesa in giudizio e del contraddittorio;
  • il sorgere di ulteriori effetti penali tramite l'applicazione di istituti atti a valutare la specifica personalità del reo, come ad esempio la recidiva, l'abitualità nel reato ecc..

La pena, nel nostro ordinamento, assolve la funzione di prevenzione speciale, ovvero di evitare il più possibile la commissione di nuovi reati da parte del reo tramite la sua rieducazione, la sua risocializzazione ed il suo reinserimento, una volta espiata la pena, nel tessuto sociale.
I reati si dividono in delitti (dall'art. 241 sino all'art 649) e contravvenzioni (dall'art. 650 sino all'art. 734 bis).

Le pene principali stabilite per i delitti sono:
  • l'ergastolo, ovvero la privazione della libertà personale per tutta la vita del reo, salvo alcuni adattamenti e riduzioni previsti dal codice (ad es. art. 184);
  • la reclusione, ovvero la detenzione entro limiti temporali specifici (art. 23);
  • la multa, ovvero il pagamento di una sanzione di natura pecuniaria.

Le pene principali per le contravvenzioni sono:
  • l'arresto, ovvero la privazione della libertà personale, ma normalmente per periodi molto più brevi (v. art. 25) rispetto a quelli previsti per la reclusione;
  • l'ammenda, anch'essa consistente nel pagamento di una sanzione pecuniaria.

Massime relative all'art. 17 Codice Penale

Cass. pen. n. 28579/2022

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 cod. pen., per contrasto con l'art. 27, comma terzo, Cost., in relazione all'art. 3 CEDU, nella parte in cui prevede l'applicazione dell'ergastolo, pena di natura perpetua, in ragione della connotazione polifunzionale della sanzione, comprensiva delle finalità di prevenzione, generale e speciale, nonchè di difesa e di rieducazione sociale, e della previsione di una disciplina di esecuzione della pena che consente di escluderne in concreto la perpetuità.

Cass. pen. n. 43711/2015

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.72 cod. pen., nella parte in cui prevede l'applicazione della pena dell'ergastolo, in relazione all'asserita natura perpetua di tale sanzione, con conseguente contrasto con l'art. 27, comma terzo Cost., in considerazione, da un lato, della connotazione polifunzionale della misura, in quanto comprensiva delle finalità di prevenzione, generale e speciale, nonchè di difesa e di rieducazione sociale, e dall'altro, dell'esistenza di una disciplina di esecuzione che consente di escludere, in concreto, la perpetuità della stessa.

Cass. pen. n. 7337/2006

È manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 72 cod.pen. - in relazione agli artt. 17 e 22 stesso codice - per contrasto con gli articoli 27 comma terzo e 31 comma secondo della Costituzione, laddove si prevede l'irrogazione della pena dell'ergastolo a soggetti "quasi minorenni" (cioè di età compresa tra il diciottesimo ed il ventunesimo anno), atteso che il "giovane adulto" rientra comunque tra i soggetti i quali hanno raggiunto la maggiore età, che rappresenta il limite oltre il quale il soggetto consegue tutti i diritti e tutti i doveri e le responsabilità connesse con l'età adulta.

Corte cost. n. 168/1994

È costituzionalmente illegittimo, in riferimento agli artt. 27, terzo comma, e 31, secondo comma, della Costituzione, l'art. 17 del codice penale, nella parte in cui non esclude l'applicabilità della pena dell'ergastolo nei riguardi dei minorenni.

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