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Articolo 16 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Leggi penali speciali

Dispositivo dell'art. 16 Codice Penale

Le disposizioni di questo codice si applicano anche alle materie regolate da altre leggi penali, in quanto non sia da queste stabilito altrimenti(1).

Note

(1) Si discute se il principio della priorità delle norme del codice penale valga solo nei confronti delle leggi speciali complementari al codice, oppure anche per le leggi eccezionali. La dottrina dominante ritiene che la normativa del codice trova sempre applicazione, salvo il caso in cui non vi sia un'espressa deroga da parte delle leggi eccezionali.

Ratio Legis

La norma in esame, prevedendo l'applicabilità delle disposizioni del codice penale anche alle materie regolate da altre leggi penali, mira a garantire una fondamentale unità dogmatica dell'intero diritto penale. Si discosta dall'ipotesi di cui all'art. art. 15 del c.p., in quanto non viene in rilievo un'ipotesi di specialità tra norme, bensì di specialità tra leggi, affermando il ruolo di preminenza della legge generale.

Spiegazione dell'art. 16 Codice Penale

L'articolo in esame riconferma il principio secondo cui nei rapporti tra il codice penale, inteso come legge generale, e le leggi speciali, le disposizioni del primo si applicano anche alle seconde, ove non sia da queste diversamente stabilito.

Normalmente, infatti, le leggi particolari si limitano a contemplare nuove figure di reato con riferimento a particolari interessi da tutelare, svolgendo dunque una funzione integratrice del codice penale. Quest'ultimo svolge invece la funzione di provvedere alla tutela degli interessi generali. Stante il suindicato carattere integrativo delle leggi speciali, al codice spetta il compito di fornire all'applicazione delle leggi speciali i necessari principi.

Massime relative all'art. 16 Codice Penale

Cass. pen. n. 14791/2020

La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., non è applicabile nel processo minorile, posto che la normativa in materia (d.P.R. n. 448 del 1988) ha carattere di "legge penale speciale", e, regolando in modo autonomo la stessa materia con l'istituto dell'irrilevanza del fatto, preclude a priori qualunque possibile confronto fra singole disposizioni, ai sensi dell'art. 15 cod. pen.

Cass. pen. n. 49494/2019

La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., non è applicabile nel processo minorile, posto che la normativa in materia (d.P.R. n. 448 del 1988) ha carattere di "legge penale speciale", ai sensi dell'art. 16 cod. pen., e, regolando in modo autonomo la stessa materia con l'istituto dell'irrilevanza del fatto di cui all'art. 27 del medesimo decreto, preclude a priori qualunque possibile confronto fra singole disposizioni, ai sensi dell'art. 15 cod. pen. (Rigetta, CORTE APP.SEZ.MINORENNI CATANIA, 07/09/2018).

Cass. pen. n. 739/1981

L'art. 16 c.p. regola i rapporti tra il codice penale e le altre leggi penali, le quali, limitandosi a prevedere, nella normalità dei casi, particolari figure di reati in corrispondenza di particolari e contingenti interessi da tutelare, in virtù dell'art. 16 si rimettono al codice penale in ordine all'applicazione di norme di carattere generale o di interi istituti giuridici. Così, la facoltà riconosciuta al giudice dagli artt. 24, ultimo comma, e 26, ultimo comma c.p., di triplicare rispettivamente la pena della multa o quella dell'ammenda, quando ritenga che tali sanzioni pecuniarie, per le condizioni economiche dell'imputato, sarebbero inefficienti anche se irrogate nella misura massima edittale, permane pure in relazione alle pene pecuniarie comminate dalle leggi speciali posteriori all'emanazione del codice penale, sempre che queste non dispongano diversamente.

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