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Articolo 25 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Arresto

Dispositivo dell'art. 25 Codice Penale

La pena dell'arresto si estende da cinque giorni a tre anni, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati o in sezioni speciali(1), con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno [64, 66, 78, 136].

Il condannato all'arresto può essere addetto a lavori anche diversi da quelli organizzati nello stabilimento(1), avuto riguardo alle sue attitudini e alle sue precedenti occupazioni.

Note

(1) L'art. 61 della legge 26 luglio 1975, n. 354, ha abrogato quella parte del testo originario che si riferiva alle "sezioni speciali degli stabilimenti di reclusione", in quanto, secondo la normativa in materia di ordinamento penitenziario, le sezioni di case di arresto possono essere istituite presso le case di custodia mandamentali o circondariali e non altrove.

Ratio Legis

La pena detentiva dell'arresto risponde all'esigenza di punire il colpevole, ma con una pena sensibilmente più lieve di quella edittale prevista per la reclusione, data la minor gravità delle contravvenzioni rispetto ai delitti.

Brocardi

Prehensio

Spiegazione dell'art. 25 Codice Penale

Anche l'arresto, come la reclusione (23), consiste in una privazione della libertà personale del condannato, ma essendo previsto solo in seguito ad una condanna per contravvenzione e non per un delitto ex art. 17 c.p., le misure edittali sono sensibilmente più lievi. Infatti, l'arresto può essere comminato solamente nella misura che va dai cinque giorni ai tre anni.

La differenza di trattamento sanzionatorio si coglie anche dalla diversa previsione in merito al luogo di detenzione, separato da quello per la reclusione.

Il condannato all'arresto può inoltre svolgere lavori anche diversi da quelli previsti nello stabilimento e si potrà tener conto anche delle sue attitudini e delle sue precedenti occupazioni. L'attenzione per le abilità professionali del condannato all'arresto è un importante conferma del favor espresso dal legislatore per chi abbia commesso una contravvenzione rispetto all'autore di un delitto vero e proprio.

Massime relative all'art. 25 Codice Penale

Cass. pen. n. 9184/1975

La questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 c.p., con riferimento all'art. 3 Cost., è manifestamente infondata, posto che la violazione dell'art. 3 Cost. può ravvisarsi soltanto quando, in difetto di una giustificazione del precetto ragionevole e desumibile da esigenze obiettive, la norma determina non consentite situazioni di privilegio o di svantaggio, e che siffatte situazioni non si possono verificare qualora il legislatore stabilisca minimi edittali delle pene al di sotto dei quali, nei confronti di tutti, è vietato di scendere da parte del giudice, ancorché concorrano eventuali circostanze attenuanti.

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