Origini dell'istituto - La fase degli atti preliminari al dibattimento nel giudizio di primo grado - Il proscioglimento nella fase degli atti preliminari al dibattimento di primo grado - Il proscioglimento predibattimentale e le impugnazioni (L'impugnazione della sentenza predibattimentale - La problematica del proscioglimento nel predibattimento d'appello, di cassazione e di rinvio) - Conclusione - Appendice bibliografica.
(continua)Il presente studio osserva un problema cruciale del processo penale: come preparare un dibattimento in contraddittorio che si ispiri all'idea del giusto processo. Dunque, non la fase degli atti preliminari al dibattimento in senso descrittivo o organizzativo, bensì come punta di iceberg di una più ampia attività preparatoria svolta anche in altre fasi. Spesso vengono trascurati alcuni aspetti essenziali della realtà processuale, riconosciuti invece dall'art. 111... (continua)
E' possibile dire che la verità che emerge dal processo è la tesi del P.M., non falsificata dalla critica opposta dalla difesa? Oppure la verità affermata in sentenza è la trasposizione della tesi difensiva avverso la quale la prospettazione accusatoria nulla ha potuto? O quanto contenuto nella sentenza corrisponde a quanto storicamente accaduto?
In questa opera gli autori cercano di fornire alcuni spunti di riflessione sul ruolo che il difensore ha in... (continua)
L'opera contiene un catalogo completo delle eccezioni e delle altre questioni procedurali che possono essere proposte nella fase degli atti preliminari al dibattimento. In particolare, vengono analiticamente trattate le eccezioni di inammissibilità, nullità e inutilizzabilità di atti. Per ciascun istituto preso in considerazione, sono state richiamate le norme che lo regolano e illustrate le modalità di formulazione delle relative questioni o eccezioni, con il... (continua)
1. Esaurita l'assunzione delle prove, il pubblico ministero e successivamente i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato formulano e illustrano le rispettive conclusioni, anche in ordine alle ipotesi previste dall'articolo 533, comma 3bis (1).
2. La parte civile presenta conclusioni scritte, che devono comprendere, quando sia richiesto il risarcimento dei danni, anche la determinazione del loro ammontare (2).
3. Il presidente dirige la discussionee impedisce ogni divagazione, ripetizione e interruzione.
4. Il pubblico ministero e i difensori delle parti private possono replicare; la replica è ammessa una sola volta e deve essere contenuta nei limiti strettamente necessari per la confutazione degli argomenti avversari (3).
5. In ogni caso l'imputato e il difensore devono avere, a pena di nullità, la parola per ultimi se la domandano.
6. La discussione non può essere interrotta per l'assunzione di nuove prove, se non in caso di assoluta necessità. Se questa si verifica, il giudice provvede a norma dell'articolo 507 (4).
(1) Le parole «, anche in ordine alle ipotesi previste dall'articolo 533, comma 3bis» sono state inserite dall'art. 4, c. 1bis, d.l. 24-11-1999, n. 341, convertito in l. 19-1-2001, n. 4.
(2) La formulazione ed illustrazione delle conclusioni consiste nel precisare il petitum e fornire al giudice l'argomentazione che le sostiene. Il tutto si svolge oralmente, ed il verbale conterrà solo l'indicazione delle conclusioni (art. 481 1). Non può escludersi, tuttavia, che le parti redigano anche una memoria scritta, che sarà acquisita al verbale: tale forma è obbligatoria per la parte civile (comma 2). Tutto si svolge sotto la direzione del presidente, al quale la legge assegna il compito di impedire ogni divagazione, ripetizione e interruzione.
(3) Il diritto di replica trova fondamento nella necessità di confutare gli argomenti avversari, per cui, nello spirito del potere di direzione della discussione affidato al presidente, va valutato caso per caso la ricorrenza della condizione prevista dalla legge, al fine di evitare lungaggini superflue.
(4) Il richiamo all'art. 507 comprende anche la condizione di applicabilità dello stesso: il parametro che il giudice deve tener presente è quello dell'assoluta necessità [v. 507].
Viene ribadito ancora una volta l'ordine degli interventi, che vede come primo soggetto il P.M. e come ultimo il difensore dell'imputato. Ciò perché da un lato deve sottolinearsi la prevalenza dell'interesse pubblico a sostenere l'accusa, e dall'altro deve garantirsi nel modo più completo il diritto di difesa. Anche l'eventuale replica è soggetta alla medesima disciplina.