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Articolo 364 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

[Deposito per il caso di soccombenza]

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 364 Codice di procedura civile

Articolo abrogato con L. 18 ottobre 1977, n. 793.

[Il ricorso deve essere preceduto dal deposito, per il caso di soccombenza, di lire cinquecento se la sentenza impugnata è del pretore, di lire millecinquecento se la sentenza impugnata è del tribunale, di lire tremila in ogni altro caso.

È sufficiente un solo deposito quando più parti ricorrono con lo stesso atto contro una o più parti, anche se per motivi diversi.

Non è richiesto deposito:

1. per i ricorsi di cui ai nn. 1 e 2 dell'articolo 362;

2. per i ricorsi nell'interesse dello Stato e per quelli proposti a norma dell'articolo 368;

3. per i ricorsi, nell'interesse delle persone ammesse al beneficio del gratuito patrocinio per il giudizio di cassazione;

4. per i ricorsi relativi a controversie del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie;

5. negli altri casi indicati dalla legge.]

Note

(1) Articolo abrogato con l. 18 ottobre 1977, n. 793.

Massime relative all'art. 364 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 6459/1985

Anche il ricorso per cassazione ovvero pronuncia del Tribunale superiore delle acque pubbliche non richiede il preventivo deposito per il caso di soccombenza, tenuto conto che l'abrogazione dell'art. 364 c.p.c., disposta dall'art. 1 della L. 18 ottobre 1977, n. 793, si estende implicitamente pure alla norma dell'art. 203 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, che si limita ad integrare il citato art. 364 in ordine soltanto al quantum del deposito medesimo.

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