Testi per approfondire questo articolo

Il giudizio civile di Cassazione

Editore: Giuffrè
Collana: Pratica giuridica. II serie
Data di pubblicazione: marzo 2012
Prezzo: 95,00 -10% 85,50 €
Categorie: Cassazione
Il giudizio civile di cassazione

Editore: Giappichelli
Data di pubblicazione: gennaio 2013
Prezzo: 73,00 -10% 65,70 €
Categorie: Cassazione

Si tratta dell'opera attualmente più completa sul giudizio civile di cassazione. Essa coniuga le esigenze sistematiche con una casistica giurisprudenziale estremamente ricca così da porsi come strumento indispensabile non solo per lo studioso del diritto, ma pure per l'operatore pratico della giustizia. Il testo è aggiornato alle riforme adottate con il d.l. 22 giugno 2012, n. 83 (conv. con modifiche, nella 1. 7 agosto 2012, n. 134) e con la 1. 28 giugno 2012, n. 92.

(continua)
L'evoluzione giurisprudenziale nelle decisioni della Corte di Cassazione
Anno 2013

Editore: Giuffrè
Data di pubblicazione: marzo 2013
Prezzo: 90,00 -10% 81,00 €
Categorie: Cassazione, Cassazione
Le impugnazioni delle sentenze e dei lodi

Editore: CEDAM
Pagine: 604
Data di pubblicazione: aprile 2012
Prezzo: 75,00 -10% 67,50 €

Come la precedente edizione, si conferma un'Opera che tratta con completezza il tema fondamentale delle impugnazioni.

La trattazione inizia con la disciplina generale delle impugnazioni, per spaziare, poi, al giudizio di appello, al ricorso per Cassazione, alla revocazione, all'opposizione di terzo.

Ciascun capitolo è concluso da una completa bibliografia, che permette di approfondire in maniera proficua i singoli istituti trattati, e da una rassegna di giurisprudenza... (continua)


Art. precedente Art. successivo

Articolo 361

Codice di Procedura Civile

Riserva facoltativa di ricorso contro sentenze non definitive

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Dispositivo dell'art. 361 Codice di Procedura Civile

Contro le sentenze previste dall'articolo 278 e contro quelle che decidono una o alcune delle domande senza definire l'intero giudizio, il ricorso per cassazione può essere differito, qualora la parte soccombente ne faccia riserva, a pena di decadenza, entro il termine per la proposizione del ricorso, e in ogni caso non oltre la prima udienza successiva alla comunicazione della sentenza stessa (1) (2) (3).
Qualora sia stata fatta la riserva di cui al precedente comma, il ricorso deve essere proposto unitamente a quello contro la sentenza che definisce il giudizio o con quello che venga proposto, dalla stessa o da altra parte, contro altra sentenza successiva che non definisca il giudizio.
La riserva non può farsi, e se già fatta rimane priva di effetto, quando contro la stessa sentenza da alcuna delle altre parti sia proposto immediatamente ricorso (4).

Note

(1) Comma così modificato con d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40.

(2) In accordo con la riforma del terzo comma dell'art. 360 del c.p.c., l'articolo in esame è stato modificato nel senso di escludere la riserva facoltativa di ricorso per le sentenze non definitive ex n. 4 dell'art. 279 del c.p.c.. E', invece, ancora possibile la riserva per le sentenze sull'an debeatur previste dall'art. 278 del c.p.c. nonché per le c.d. sentenze parziali, contemplate dagli artt. 377, terzo comma, e 379, n. 5. Secondo parte della dottrina le sentenze parziali dovrebbero essere immediatamente impugnate, in quanto esauriscono in via definitiva una o più domande introdotte nel giudizio.

(3) Affinché la riserva possa ritenersi rituale, essa deve essere formulata chiaramente, alternativamente con dichiarazione orale da inserirsi a verbale in udienza o con dichiarazione scritta da allegarsi al verbale. qualora la riserva non venga esplcitata o venga formulata in maniera irrituale, la parte decadrà dalla sola facoltà di impugnazione differita delle sentenze previste dal primo comma dell'art. 361 e non anche dal potere di impugnare immediatamente in via ordinaria.

(4) La norma sancita dall'ultima comma risponde all'evidenza al principio dell'economia dei giudizi: difatti, è opportuno che nel caso in cui contro la stessa sentenza altri abbiano esperito subito il mezzo di impugnazione, anche colui che potrebbe formulare (o abbia già formulato) la riserva debba proporre tempestivamente impugnazione incidentale nel medesimo procedimento.


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