Se il testimone regolarmente intimato [disp. att. 104] non si presenta (1), il giudice istruttore può ordinare una nuova intimazione oppure disporne l'accompagnamentoall'udienza stessa o ad altra successiva (2). Con la medesima ordinanza lo condanna a una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro (3). In caso di ulteriore mancata comparizione senza giustificato motivo, il giudice dispone l'accompagnamento del testimone all'udienza stessa o ad altra successiva e lo condanna a una pena pecuniaria non inferiore a 200 euro e non superiore a 1.000 euro. Se il testimone si trova nell'impossibilità di presentarsi o ne è esentato dalla legge [disp. att. 105] o dalle convenzioni internazionali, il giudice si reca nella sua abitazione o nel suo ufficio; e, se questi sono situati fuori della circoscrizione del tribunale, delega all'esame il giudice istruttore (4) del luogo.
(1) L'obbligo di comparizione presuppone che il testimone sia stato ritualmente e tempestivamente citato con intimazione, regolarmente notificatagli [v. 250].
(2) La scelta del provvedimento da adottare è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice. In ogni caso, tali provvedimenti possono essere pronunciati soltanto nell'ipotesi che il giudice istruttore ritenga ingiustificata la mancata comparizione del teste, dovendo, altrimenti, limitarsi a rinviare ad altra udienza l'assunzione della prova.
(3) L'ordinanza de qua soggiace alla disciplina di cui all'art. 179, relativo alle ordinanze di condanna a pena pecuniaria. Essa, pertanto, viene notificata, a cura del cancelliere, all'interessato, il quale, nel termine perentorio di tre giorni può proporre reclamo allo stesso giudice istruttore che l'ha pronunciata, che provvede con ordinanza non impugnabile. L'ordinanza di condanna divenuta definitiva, per omessa o intempestiva proposizione del reclamo, costituisce titolo esecutivo.
(4) L'originaria parola «pretore» è stata così sostituita ai sensi dell'art. 65, d.lgs. 19-2-1998, n. 51, a decorrere dal 2-6-1999. Per la soppressione dell'ufficio del pretore [v. 8 nota (1)].
Sì, chi è chiamato a testimoniare in un processo civile, e a tal fine viene regolarmente intimato, è obbligato a comparire. Qualora non si presentasse, troverà applicazione la norma in esame, indipendentemente dal fatto che il teste conosca o meno la parte processuale che lo ha indicato come testimone.
Come prevede l' art. 255 del c.p.c. il testimone regolarmente intimato che non si presenta può rischiare di incorrere nell'accompagnamento coatto (di norma disposto alla seconda assenza ingiustificata), oltre che una cospicua pena pecuniaria. Questo, ovviamente, in caso di mancata comparizione senza giustificato motivo.
L'assenza potrà essere giustificata per motivi di salute (con opportuna documentazione medica) o di lavoro (se l'intimato si trova all'estero o comunque in un luogo lontano). Il tutto supportato da documentazione probatoria da far pervenire al G.I., il quale rinvierà a successiva udienza.
Nel mio istituto comprensivo (scolastico) una dipendente a t. determinato ha chiesto un giorno di permesso per recarsi dal giudice di pace perchè convocata come teste in un processo a suo carico. Ha diritto al permesso per motivi di famiglia o per obblighi di servizio?
La distinzione sui motivi posti a fondamento della concessione dei permessi retribuiti resiste nel settore impiegatizio pubblico e particolarmente nel comparto scuola.
“il dipendente citato dall’autorità giudiziaria a comparire in qualità di testimone o giudice popolare o onorario - e quindi non per motivi personali – ha diritto di assentarsi per tutto il tempo strettamente necessario e la sua attività è considerata a tutti gli effetti orario di servizio. Il dipendente è tenuto a presentare preventiva comunicazione e a produrre al rientro in servizio la relativa documentazione probatoria” (art. 2 bis Legge 24.3.1978, n. 74).
Buongiorno, sono stata citatata da un avvocato come testimone in un processo civile. Sono obbligata a presentarmi al processo?
Inoltre io abito a Roma e il tribunale si trova a Bari, tutte le spese devo pagarle io?
Se fossi impossibilitata, come mi devo comportare visto che la citazione parla di una sanzione pecuniaria che va da 100 a a 1000 euro?
In attesa di una pronta risposta
Ringrazio anticipatamente
Chi è chiamato a testimoniare in un processo civile, e a tal fine viene regolarmente intimato, è obbligato a comparire. Rischia, altrimenti, l’accompagnamento coattivo, obbligatorio già dopo la prima convocazione andata deserta e senza giustificato motivo, a norma del novellato art. 255 del c.p.c. dalla L. n. 69 del 2009 e la comminatoria della sanzione pecuniaria prevista da un minimo di 200 euro a un massimo di 1000 euro. Questo, lo ribadiamo, in caso di mancata comparizione senza giustificato motivo.
L'assenza potrà essere giustificata per motivi di salute (con la produzione di certificati medici) o di lavoro (se l'intimato non si trova in Italia o ha la residenza in un luogo lontano). La documentazione probatoria deve essere depositata in udienza o comunicata al G.I., il quale rinvierà a successiva udienza.
Il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, (D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, agli artt. 45-48 a cui si rinvia), prevede il diritto per i testimoni ad ottenere un’indennità (invero non molto generosa) per l’impegno profuso. In particolare ai testimoni non residenti nel Comune ove ha sede l’ufficio Giudiziario presso cui sono stati citati spetta il rimborso delle spese di viaggio, per andata e ritorno, pari al prezzo del biglietto di seconda classe sui servizi di linea o al prezzo del biglietto aereo della classe economica, se preventivamente autorizzato dall'autorità giudiziaria.
Il consiglio è, per non incorrere in sanzioni, di comparire all'udienza del 2 novembre di cui ha avuto conoscenza indiretta, poiché, anche non avendo ricevuto personalmente la notifica, la stessa potrebbe essersi perfezionata in uno dei modi previsti dalla legge, ad esempio mediante il procedimento di cui all' art. 140 del c.p.c.
All'udienza potrà chiedere che venga verificata la regolarità della notifica alla sua persona: si tratterà di controllare se la parte che doveva notificare l'intimazione ha depositato l'originale della stessa corredata da regolare relazione di notificazione dell'ufficiale giudiziario e se è presente la ricevuta di ritorno (cartolina verde).
In relazione ala possibilità di ottenere una indennità o comunque di non perdere alcun elemento della retribuzione per il testimone che ottempera all'invito notificatogli, è opportuno distinguere a seconda della categoria del soggetto destinatario dell'intimazione.
Nell'impiego pubblico si sono registrati alcuni interventi chiarificatori in tema di permessi retribuiti: da ultima la circolare dell'agenzia delle entrate del 17.04.2003 che, se da un lato sembra parificare i dipendenti pubblici a quelli privati in quanto l'assenza del dipendente che si allontani dal luogo di lavoro per servizio al fine di rendere una testimonianza "può essere imputato a ferie, a permesso breve, a permesso retribuito per motivi personali, ai sensi dell'art. 18, comma 2, del C.C.N.L. 16.05.1995", finisce poi per distinguere a seconda del motivo per cui la testimonianza viene richiesta. Secondo la predetta circolare, infatti, "nel caso in cui la testimonianza sia resa nell'interesse dell'amministrazione il dipendente deve essere considerato in servizio".
Quindi, nel caso in cui l'assenza sia dovuta per rendere una testimonianza giudiziale ed essa non sia svolta nell'interesse dell'Amministrazione essa sarà imputata a ferie, permesso a recupero o permesso per particolari motivi personali. Qualora, invece, il dipendente pubblico si assenti dal servizio per rendere una testimonianza svolta nell'interesse dell'Amministrazione, tale assenza verrà giustificata o per l'intera giornata o per il tempo necessario all'assolvimento di tale compito.
Ai sensi dell' art. 255 del c.p.c. se il testimone regolarmente intimato non si presenta, il giudice istruttore può ordinare una nuova intimazione o disporre l'accompagnamento coatto in udienza. Con la medesima ordinanza il giudice, in caso di mancata comparizione senza giustificato motivo, può condannarlo ad una pena pecuniaria non inferiore a 200 euro e non superiore a 1000 euro.
Di norma l'accompagnamento con la forza pubblica non viene disposto alla prima udienza e il giudice si limita a rinviare ad udienza successiva. Alla seconda assenza non giustificata l'ordine di accompagnamento è invece maggiormente probabile, come l'irrogazione della pena pecuniaria.
Per non incorrere nel rischio di sanzioni il consiglio è quello di presentarsi all'udienza successiva fissata dal giudice nell'ordinanza.
Il testimone ha l'obbligo di presentarsi davanti al giudice e di rispondere secondo verità alle domande che gli saranno rivolte.
mercoledi' 8/02/2012 sono stata convocata in tribunale per una testimonianza ma per impossibilità di tempo meteo (chiusura autustrada causa neve) non posso presentarmi. Sono soggetta a sanzioni?
Il teste che si trova nell'impossibilità di presentarsi deve giustificare la sua assenza: il giudice, se ritiene legittima la causa dell'impedimento, fissa una nuova udienza di assunzione. In particolare, in caso di grave impossibilità, il testimone può inviare al legale che ha provveduto alla chiamata in causa una comunicazione attestante la motivazione della propria impossibilità. In questo modo il legale provvederà in udienza a consegnare al giudice la documentazione ricevuta dal testimone al fine di ottenere una nuova comparizione. Così si impedirà l'applicazione delle sanzioni previste dall' art. 255 del c.p.c. per la mancata comparizione dei testimoni in udienza.
Il volume approfondisce le tematiche indispensabili per il commercialista che svolge attività di consulenza nell'ambito processuale. Si ripercorrono gli aspetti cardine che caratterizzano la figura e l'attività del consulente tecnico d'ufficio, nel suo coinvolgimento nel processo civile e penale, precisandone le peculiarità rispetto al consulente tecnico di parte. Vengono approfonditi in dettaglio: le caratteristiche e i requisiti per la nomina e l'assunzione del Ctu;... (continua)
Il consulente tecnico nel processo civile, il perito nel processo penale e il consulente tecnico del P.M., hanno il compito di integrare le cognizioni tecniche e scientifiche del giudice e delle parti. Da ciò consegue un alto grado di responsabilità, essendo anch'egli parte, seppur incidentale e temporanea, del procedimento-processo.
Le recenti riforme intervenute nel nostro ordinamento, che hanno interessato la giustizia civile, amministrativa, e tributaria, hanno... (continua)
Il presente volume ha lo scopo è fornire una guida ai tecnici agli inizi della carriera e un supporto di confronto, analisi e verifica ai professionisti più esperti. In questa seconda edizione - profondamente rinnovata - il lavoro si arricchisce di nuovi e diversi contenuti. Il volume non si limita a trattare le attività rituali in cui è coinvolto il CTU ma va oltre, dedicando un completo ed ampio spazio al tentativo di conciliazione della controversia che, dopo... (continua)
Il volume raccoglie gli scritti dell'autore pubblicati nell'arco degli ultimi otto anni sui temi contigui della preparazione e dell'istruzione della causa. Il più ampio di essi - quello che apre la raccolta - è dedicato a ricostruire la disciplina della fase preparatoria del processo, a partire dal codice di rito del 1940 sino ai giorni nostri. Completano la parte prima del libro i saggi sulla non contestazione, che destano particolare interesse per il fatto che offrono una... (continua)
L'opera, aggiornata al Decreto Ministeriale 17 febbraio 2010 che approva il modello di testimonianza scritta e le relative istruzioni per la compilazione, ha lo scopo di fornire agli operatori del diritto, attraverso l'analisi della più recente elaborazione giurisprudenziale e della dottrina, una descrizione dell'istituto riguardante la testimonianza. Si affrontano gli aspetti della prova testimoniale orale dal punto di vista sostanziale e pratico, in relazione alle dinamiche e alle... (continua)
matteo, mercoledì 9 marzo 2011 , chiede:
Vorrei chiedervi, se l'obbligo di comparizione è obbligatorio, anche nel caso non si conosca la persona che ha fatto il mio nome e il motivo.
Grazie