Testi per approfondire questo articolo

Manuale del perito e del consulente tecnico nel processo civile e penale. Con CD-ROM

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Dispositivo dell'art. 255 Codice di Procedura Civile

Se il testimone regolarmente intimato [disp. att. 104] non si presenta (1), il giudice istruttore può ordinare una nuova intimazione oppure disporne l'accompagnamentoall'udienza stessa o ad altra successiva (2). Con la medesima ordinanza lo condanna a una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro (3). In caso di ulteriore mancata comparizione senza giustificato motivo, il giudice dispone l'accompagnamento del testimone all'udienza stessa o ad altra successiva e lo condanna a una pena pecuniaria non inferiore a 200 euro e non superiore a 1.000 euro. Se il testimone si trova nell'impossibilità di presentarsi o ne è esentato dalla legge [disp. att. 105] o dalle convenzioni internazionali, il giudice si reca nella sua abitazione o nel suo ufficio; e, se questi sono situati fuori della circoscrizione del tribunale, delega all'esame il giudice istruttore (4) del luogo.

Note

(1) L'obbligo di comparizione presuppone che il testimone sia stato ritualmente e tempestivamente citato con intimazione, regolarmente notificatagli [v. 250].

(2) La scelta del provvedimento da adottare è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice. In ogni caso, tali provvedimenti possono essere pronunciati soltanto nell'ipotesi che il giudice istruttore ritenga ingiustificata la mancata comparizione del teste, dovendo, altrimenti, limitarsi a rinviare ad altra udienza l'assunzione della prova.

(3) L'ordinanza de qua soggiace alla disciplina di cui all'art. 179, relativo alle ordinanze di condanna a pena pecuniaria. Essa, pertanto, viene notificata, a cura del cancelliere, all'interessato, il quale, nel termine perentorio di tre giorni può proporre reclamo allo stesso giudice istruttore che l'ha pronunciata, che provvede con ordinanza non impugnabile. L'ordinanza di condanna divenuta definitiva, per omessa o intempestiva proposizione del reclamo, costituisce titolo esecutivo.

(4) L'originaria parola «pretore» è stata così sostituita ai sensi dell'art. 65, d.lgs. 19-2-1998, n. 51, a decorrere dal 2-6-1999. Per la soppressione dell'ufficio del pretore [v. 8 nota (1)].


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Quesiti degli utenti

Quesito numero 2706
matteo, mercoledì 9 marzo 2011 , chiede:
Vorrei chiedervi, se l'obbligo di comparizione è obbligatorio, anche nel caso non si conosca la persona che ha fatto il mio nome e il motivo.
Grazie

Risposta della redazione di Brocardi.it, al quesito N°2706 del venerdì 11 marzo 2011 :

Sì, chi è chiamato a testimoniare in un processo civile, e a tal fine viene regolarmente intimato, è obbligato a comparire. Qualora non si presentasse, troverà applicazione la norma in esame, indipendentemente dal fatto che il teste conosca o meno la parte processuale che lo ha indicato come testimone.


Quesito numero 3658
ALESSIO, martedì 3 maggio 2011 , chiede:
salve,
sono stato intimato per una testimonianza da una ex collega che personalmente non conosco e questa citazione mi ha procurato una forte reazione negativa xk ho dei problemi personali legati ad un divorzio e questo avviso di comparizione nello stesso tribunale mi ha buttato completamente giù;
è possibile che io sia obbligato a comparire per una causa della quale non so nulla in quanto lavoro in un'altro ramo dell'azienda e non conosco la persona in causa ??
potrei citarla a mia volta per avermi causato questo disagio ????
grazie mille
Alessio.

Risposta della redazione di Brocardi.it, al quesito N°3658 del venerdì 6 maggio 2011 :

Come prevede l' art. 255 del c.p.c. il testimone regolarmente intimato che non si presenta può rischiare di incorrere nell'accompagnamento coatto (di norma disposto alla seconda assenza ingiustificata), oltre che una cospicua pena pecuniaria. Questo, ovviamente, in caso di mancata comparizione senza giustificato motivo.

L'assenza potrà essere giustificata per motivi di salute (con opportuna documentazione medica) o di lavoro (se l'intimato si trova all'estero o comunque in un luogo lontano). Il tutto supportato da documentazione probatoria da far pervenire al G.I., il quale rinvierà a successiva udienza.


 


Quesito numero 3684
vanda revelant, giovedì 5 maggio 2011 , chiede:

Nel mio istituto comprensivo (scolastico) una dipendente a t. determinato ha chiesto un giorno di permesso per recarsi dal giudice di pace perchè convocata come teste in un processo a suo carico. Ha diritto al permesso per motivi di famiglia o per obblighi di servizio?


Risposta della redazione di Brocardi.it, al quesito N°3684 del venerdì 6 maggio 2011 :

La distinzione sui motivi posti a fondamento della concessione dei permessi retribuiti resiste nel settore impiegatizio pubblico e particolarmente nel comparto scuola.

il dipendente citato dall’autorità giudiziaria a comparire in qualità di testimone o giudice popolare o onorario - e quindi non per motivi personali – ha diritto di assentarsi per tutto il tempo strettamente necessario e la sua attività è considerata a tutti gli effetti orario di servizio. Il dipendente è tenuto a presentare preventiva comunicazione e a produrre al rientro in servizio la relativa documentazione probatoria” (art. 2 bis Legge 24.3.1978, n. 74).


Quesito numero 3763
Cristina, lunedì 9 maggio 2011 , chiede:
Salve,vorrei sapere cosa dovrei fare visto che non posso presentarmi per motivi personali a un processo civile dove sono stata chiamata come testimone ?
Quesito numero 4173
chiara, giovedì 23 giugno 2011 , chiede:

Buongiorno, sono stata citatata da un avvocato come testimone in un processo civile. Sono obbligata a presentarmi al processo?
Inoltre io abito a Roma e il tribunale si trova a Bari, tutte le spese devo pagarle io?
Se fossi impossibilitata, come mi devo comportare visto che la citazione parla di una sanzione pecuniaria che va da 100 a a 1000 euro?

In attesa di una pronta risposta
Ringrazio anticipatamente


Risposta della redazione di Brocardi.it, al quesito N°4173 del giovedì 23 giugno 2011 :

Chi è chiamato a testimoniare in un processo civile, e a tal fine viene regolarmente intimato, è obbligato a comparire. Rischia, altrimenti, l’accompagnamento coattivo, obbligatorio già dopo la prima convocazione andata deserta e senza giustificato motivo, a norma del novellato art. 255 del c.p.c. dalla L. n. 69 del 2009 e la comminatoria della sanzione pecuniaria prevista da un minimo di 200 euro a un massimo di 1000 euro. Questo, lo ribadiamo, in caso di mancata comparizione senza giustificato motivo.

L'assenza potrà essere giustificata per motivi di salute (con la produzione di certificati medici) o di lavoro (se l'intimato non si trova in Italia o ha la residenza in un luogo lontano). La documentazione probatoria deve essere depositata in udienza o comunicata al G.I., il quale rinvierà a successiva udienza.

Il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, (D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, agli artt. 45-48 a cui si rinvia), prevede il diritto per i testimoni ad ottenere un’indennità (invero non molto generosa) per l’impegno profuso. In particolare ai testimoni non residenti nel Comune ove ha sede l’ufficio Giudiziario presso cui sono stati citati spetta il rimborso delle spese di viaggio, per andata e ritorno, pari al prezzo del biglietto di seconda classe sui servizi di linea o al prezzo del biglietto aereo della classe economica, se preventivamente autorizzato dall'autorità giudiziaria. 



Tag: impedimento testimone, rimborso spese testimone
Quesito numero 4708
emanuele, lunedì 31 ottobre 2011 , chiede:
Salve non ho mai ricevuto mezzo posta nessun invito a comparire ad un udienza dove sono testimone, ma si evince dalla lettera di un secondo testimone che io vengo ammonito perchè non sono comparso ed incorro nelle sanzioni dell'art 255 cpc. Oggi siamo al 31 ottobre il secondo testimone nonchè insime a me l'unico ha ricevuto l'invito a comparire per il gg 2 novembre... come possono scrivere una cosa del genere!?
Risposta della redazione di Brocardi.it, al quesito N°4708 del sabato 19 novembre 2011 :

Il consiglio è, per non incorrere in sanzioni, di comparire all'udienza del 2 novembre di cui ha avuto conoscenza indiretta, poiché, anche non avendo ricevuto personalmente la notifica, la stessa potrebbe essersi perfezionata in uno dei modi previsti dalla legge, ad esempio mediante il procedimento di cui all' art. 140 del c.p.c.

All'udienza potrà chiedere che venga verificata la regolarità della notifica alla sua persona: si tratterà di controllare se la parte che doveva notificare l'intimazione ha depositato l'originale della stessa corredata da regolare relazione di notificazione dell'ufficiale giudiziario e se è presente la ricevuta di ritorno (cartolina verde).


Quesito numero 4885
angela, domenica 22 gennaio 2012 , chiede:
salve,sono una dipendente comunale, sono stata testimone di un processo;quindi vorrei chiedervi se è vero che per testimoniare ad un processo, come rimborso devo usare o "l'art19"o le ferie?.
Risposta della redazione di Brocardi.it, al quesito N°4885 del domenica 22 gennaio 2012 :

In relazione ala possibilità di ottenere una indennità o comunque di non perdere alcun elemento della retribuzione per il testimone che ottempera all'invito notificatogli, è opportuno distinguere a seconda della categoria del soggetto destinatario dell'intimazione.

Nell'impiego pubblico si sono registrati alcuni interventi chiarificatori in tema di permessi retribuiti: da ultima la circolare dell'agenzia delle entrate del 17.04.2003 che, se da un lato sembra parificare i dipendenti pubblici a quelli privati in quanto l'assenza del dipendente che si allontani dal luogo di lavoro per servizio al fine di rendere una testimonianza "può essere imputato a ferie, a permesso breve, a permesso retribuito per motivi personali, ai sensi dell'art. 18, comma 2, del C.C.N.L. 16.05.1995", finisce poi per distinguere a seconda del motivo per cui la testimonianza viene richiesta. Secondo la predetta circolare, infatti, "nel caso in cui la testimonianza sia resa nell'interesse dell'amministrazione il dipendente deve essere considerato in servizio". 

Quindi, nel caso in cui l'assenza sia dovuta per rendere una testimonianza giudiziale ed essa non sia svolta nell'interesse dell'Amministrazione essa sarà imputata a ferie, permesso a recupero o permesso per particolari motivi personali. Qualora, invece, il dipendente pubblico si assenti dal servizio per rendere una testimonianza svolta nell'interesse dell'Amministrazione, tale assenza verrà giustificata o per l'intera giornata o per il tempo necessario all'assolvimento di tale compito.



Tag: Testimonianza, dipendente pubblico
Quesito numero 4898
giuliano, mercoledì 25 gennaio 2012 , chiede:
Salve, sono stato citatato da un avvocato come testimone in un processo civile. Ho dimenticato presentarmi al processo, cosa succede adesso ?
Risposta della redazione di Brocardi.it, al quesito N°4898 del giovedì 26 gennaio 2012 :

Ai sensi dell' art. 255 del c.p.c. se il testimone regolarmente intimato non si presenta, il giudice istruttore può ordinare una nuova intimazione o disporre l'accompagnamento coatto in udienza. Con la medesima ordinanza il giudice, in caso di mancata comparizione senza giustificato motivo, può condannarlo ad una pena pecuniaria non inferiore a 200 euro e non superiore a 1000 euro.

Di norma l'accompagnamento con la forza pubblica non viene disposto alla prima udienza e il giudice si limita a rinviare ad udienza successiva. Alla seconda assenza non giustificata l'ordine di accompagnamento è invece maggiormente probabile, come l'irrogazione della pena pecuniaria.

Per non incorrere nel rischio di sanzioni il consiglio è quello di presentarsi all'udienza successiva fissata dal giudice nell'ordinanza.
Il testimone ha l'obbligo di presentarsi davanti al giudice e di rispondere secondo verità alle domande che gli saranno rivolte. 


Quesito numero 4940
fiorella, domenica 5 febbraio 2012 , chiede:

mercoledi' 8/02/2012 sono stata convocata in tribunale per una testimonianza ma per impossibilità di tempo meteo (chiusura autustrada causa neve) non posso presentarmi. Sono soggetta a sanzioni?


Risposta della redazione di Brocardi.it, al quesito N°4940 del lunedì 6 febbraio 2012 :

Il teste che si trova nell'impossibilità di presentarsi deve giustificare la sua assenza: il giudice, se ritiene legittima la causa dell'impedimento, fissa una nuova udienza di assunzione. In particolare, in caso di grave impossibilità, il testimone può inviare al legale che ha provveduto alla chiamata in causa una comunicazione attestante la motivazione della propria impossibilità. In questo modo il legale provvederà in udienza a consegnare al giudice la documentazione ricevuta dal testimone al fine di ottenere una nuova comparizione. Così si impedirà l'applicazione delle sanzioni previste dall' art. 255 del c.p.c. per la mancata comparizione dei testimoni in udienza.



Tag: mancata comparizione testimoni
Attenzione: prenderemo in esame SOLO richieste scritte in italiano corretto, con adeguata punteggiatura, riferite a quesiti di interesse.



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