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Dispositivo dell'art. 118 Codice di Procedura Civile
Il giudice può ordinare (1) alle parti e ai terzi di consentire sulla loro persona o sulle cose in loro possesso le ispezioni che appaiono indispensabili per conoscere i fatti della causa [disp. att. 93], purché ciò possa compiersi senza grave danno per la parte o per il terzo, e senza costringerli a violare uno dei segreti previsti negli articoli 351 e 352 del codice di procedura penale (2).
Se la parte rifiuta di eseguire tale ordine senza giusto motivo (3), il giudice può da questo rifiuto desumere argomenti di prova a norma dell'articolo 116 secondo comma.
Se rifiuta il terzo, il giudice lo condanna a una pena pecuniaria non superiore da euro 250 ad euro 1.500.
Note
(1) L'ispezione viene disposta discrezionalmente dal giudice con ordinanza revocabile e modificabile ex 177. L'ordinanza de quo deve essere comunicata alle parti costituite solamente se viene pronunciata fuori udienza e deve essere motivata in maniera adeguata, indicando i presupposti di ammissibilità, del tempo, del luogo e delle modalità di esecuzione dell'ispezione (si cfr. per le concrete modalità di attuazione l'art. 258 del c.p.c. e ss.).
(2) L'ispezione viene disposta solo se è indispensabile per la conoscenza dei fatti di causa, quando non è suscettibile di arrecare un danno grave alla parte o al terzo e quando non comporti la violazione del segreto professionale, d'ufficio o di Stato.
(3) Per giusto motivo deve intendersi il diritto del soggetto passivo dell'ispezione di impedirla perché fonte, per lui, di grave danno alla riservatezza o nel caso della violazione di segreti penalmente tutelati (ad es. impossibilità di ispezionare documenti di una P.A., coperti da segreto opponibile al giudice).
Ratio Legis
La norma descrive l'istituto dell'ispezione, quale mezzo riservato all'organo giudicante per acquisire al processo tutti quegli elementi come persone, cose, luoghi, che per motivi diversi non possano essere assunti con i normali strumenti di prova. In relazione al suo oggetto, l'ispezione può essere reale o personale; nel secondo caso spiccano le prove genetiche ed ematologiche finalizzate all'accertamento giudiziale o al disconoscimento della paternità.
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Mario Piretti, venerdì 8 aprile 2011, chiede:
Buongiorno, sono un CTU incaricato dal Giudice di Pace di Napoli per una consulenza con ispezione comparativa dei veicoli in un sinistro Rca.
Vorrei sapere se il convenuto, che è stato regolarmente da me invitato al primo accesso, non si presenta, è possibile chiedere al Giudice un accompagnamento coattivo a mezzo delle forze dell'ordine ?
Grazie