Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 119 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Imposizione di cauzione

Dispositivo dell'art. 119 Codice di procedura civile

Il giudice, nel provvedimento col quale impone una cauzione (1), deve indicare l'oggetto di essa, il modo di prestarla, e il termine entro il quale la prestazione deve avvenire [disp. att. 85, 86, 155] (2).

Note

(1) La cauzione consiste in una garanzia avente avente ad oggetto una somma di denaro o titoli pubblici imposta dal giudice ad una delle parti nei soli casi espressamente previsti dalla legge.
(2) Le ipotesi in cui il giudice può imporre la cauzione sono sono tassativamente previste dalla legge (ad es. nell'eccezione di compensazione ex art. 35, nell'esecuzione forzata ex art. 492, nella vendita con incanto ex art. 580 etc.), mentre è rimesso alla discrezione del giudice la fissazione del termine (è discusso se perentorio o ordinatorio) per prestarla, della relativa modalità e dell'oggetto, che può consistere anche in beni diversi dal danaro. In particolare, può consistere anche solo in garanzie reali o personali.

Brocardi

Cautio

Spiegazione dell'art. 119 Codice di procedura civile

La cauzione è una misura cautelare contenuta in un provvedimento con il quale il giudice impone ad una delle parti in favore dell’altra il versamento di una somma di denaro e può essere disposta soltanto nei casi tassativamente previsti dalla legge (casi che possono rinvenirsi sia nell’ambito del processo di cognizione, sia in quello di esecuzione che nei diversi procedimenti speciali).

Nel provvedimento con il quale impone la cauzione, il giudice deve indicare l’oggetto di essa, il modo di prestarla ed il termine entro cui la prestazione deve effettuarsi.
Con riferimento all’oggetto, l’art. 86 delle disp. att. c.c. precisa che, salvo che il giudice disponga diversamente, essa consiste in una somma di denaro o in titoli del debito pubblico versati secondo i modi stabiliti per i depositi giudiziari (è, tuttavia, ammesso che la costituzione di cauzione possa avvenire anche mediante titoli rappresentativi, azioni o obbligazioni sociali).

Per quanto riguarda, invece, il modo di prestazione della cauzione, il giudice può anche disporre che essa sia prestata a mezzo di garanzia reale o personale (pegno, ipoteca o fideiussione); inoltre, può anche indicare la modalità di prestazione in forma alternativa, lasciando a chi la deve versare la scelta della modalità di cui avvalersi.

Gli effetti della cauzione sono quelli propri di un deposito qualificato, ed il depositario non può restituire la cosa al depositante senza ordine espresso del giudice; si viene a creare un vincolo di relativa indisponibilità della somma, la quale, tuttavia, non può ritenersi sottratta alle azioni esecutive e cautelari dei creditori del depositante.

Massime relative all'art. 119 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 5406/1986

Il provvedimento di svincolo della cauzione, ed ogni altro relativo, non ha carattere di atto decisorio, ma costituisce un provvedimento meramente amministrativo ed ordinatorio, consistendo in un puro e semplice ordine di pagamento con autorizzazione a riscuotere. Pertanto esso non č suscettibile di ricorso per cassazione, anche nel suo aspetto negativo ed omissivo, a norma dell'art. 111 della Costituzione.

Cass. civ. n. 5080/1979

In tema di procedimento di nuova opera, lo svincolo della cauzione imposta ex art. 1171, secondo comma, c.c., non richiede una pronuncia di contenuto decisorio la cui omissione sia censurabile per violazione dell'art. 112 c.p.c. ma, essendo imposta con provvedimento di carattere ordinatorio, il suo svincolo, ove ne ricorrano i presupposti, č disposto dallo stesso giudice che ha emanato il provvedimento, in base al generale principio dell'art. 177 c.p.c.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!