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Articolo 2776 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Collocazione sussidiaria sugli immobili

Dispositivo dell'art. 2776 Codice Civile

(1)I crediti relativi al trattamento di fine rapporto nonché all'indennità di cui all'art. 2118 sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari.

I crediti indicati dagli articoli 2751 e 2751 bis, ad eccezione di quelli indicati al precedente comma, ed i crediti per contributi dovuti a istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutivi o integrativi, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, di cui all'articolo 2753, sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti indicati al primo comma(2).

I crediti dello Stato indicati dal primo e(3) dal terzo comma dell'articolo 2752 sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti indicati al comma precedente(4).

Note

(1) Questo articolo è stato così modificato ex art. 1, L. 29 maggio 1982, n. 297.
(2) Secondo la disposizione è possibile esercitare la collocazione sussidiaria dei crediti tutelati da privilegio generale mobiliare sul prezzo degli immobili soltanto nei confronti dei creditori chirografari, non invece a danno dei creditori ipotecari (v. 2808). La recente modifica uniforma il trattamento dei crediti per imposte dirette (v. 2752, comma 1) a quello dei crediti IVA (v. 2752, comma 2), estendo in tal modo ai primi la disciplina già prescritta per l'IVA dall'art. 2776, ultimo comma.
(3) Le parole "dal primo e" sono state inserite dall'art. 23, comma 39, D. L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in L. 15 luglio 2011, n. 111 (Stabilizzazione finanziaria).
(4) L'ultimo comma di questa disposizione consente che lo Stato per i propri crediti (v. art. 2752), nel caso in cui non abbia trovato soddisfazione sui beni mobili, possa rivalersi sul prezzo degli immobili, tuttavia soltanto dopo i crediti indicati agli articoli 2751 e 2753.

Ratio Legis

La norma prevede la collocazione in via sussidiaria sul prezzo degli immobili dei crediti tutelati da privilegio generale mobiliare (v. 2751), purché si dimostri di aver infruttuosamente agito sui mobili del debitore.

Spiegazione dell'art. 2776 Codice Civile

Condizioni di esercizio di alcuni privilegi mobiliari sul prezzo degli immobili.

L'art. 2776 riproduce la disposizione dell'art. 1963 del codice precedente, che accordava ad alcune categorie di crediti muniti di privilegio generale (quelli di cui all'art. 1956) anche un diritto di prelazione, nei soli confronti dei creditori chirografari, sul prezzo degli immobili espropriati. Ampliato dal nuovo codice il numero dei privilegi generali, come abbiamo visto nel commento dell'art. 2751, la norma dell'articolo' in esame avrà più frequente occasione di applicazione.

Il diritto concesso in questo articolo non potrà essere esercitato però che sussidiariamente ; vale a dire solo a condizione che la sostanza mo­biliare del debitore non sia sufficiente al pagamento del credito privi­legiato. E poiché la corrispondente locuzione del codice del 1 865 aveva fatto sorgere la questione se la prova della insufficienza potesse risul­tare anche da semplici presunzioni o si richiedesse la previa escussione dei mobili del debitore, il nuovo codice ha eliminato ogni dubbio in pro­posito esigendo espressamente la esecuzione sui mobili : disposizione questa del resto in perfetta armonia col principio espressamente sancito nel nuovo codice, che quando il creditore abbia una garanzia partico­lare sopra un determinato bene del debitore, non può pignorare gli altri beni se non sottopone ad esecuzione anche quelli particolarmente destinati a detta garanzia (cfr. art. 2911).

S'intende poi che, trattandosi di privilegi generali, i quali non pos­sono farsi valere che sui beni del debitore, il diritto di prelazione concesso dal presente articolo sul prezzo di un immobile non potrebbe esercitarsi quando l'immobile fosse passato ad altri, se anche questo fosse stato sottoposto ad espropriazione da parte di altri creditori dello stesso de­bitore, muniti di privilegi speciali sull'immobile stesso : ciò che era detto espressamente nell'art. 1963 del codice precedente che parlava di immobili del debitore ; ma il nuovo codice ha ritenuto inutile l'ag­giunta, discendendo tale concetto dalla stessa natura dei privilegi ge­nerali, già da noi illustrata (v. comm. all'art. 2717, primo comma).

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 2776 Codice Civile

Cass. civ. n. 5724/2019

In tema di privilegio generale sui mobili, ai fini della collocazione sussidiaria del credito sul prezzo degli immobili, di cui all'art. 2776 c.c., grava sul creditore l'onere di provare che, prima di partecipare alla distribuzione nella quale invoca il privilegio (e non anche prima di aver dispiegato l'azione esecutiva, pure soltanto mediante intervento), č rimasto incapiente nell'esecuzione direttamente proposta ed impossibilitato ad intervenire nelle precedenti esecuzioni (ad esempio, perché il suo credito non era ancora certo, liquido ed esigibile), ovvero che il suo intervento era (o sarebbe) stato superfluo per l'insufficienza del patrimonio mobiliare del debitore a soddisfare il suo credito, anche se privilegiato.

Cass. civ. n. 26101/2016

Ai fini dell'art. 2776 c.c. - il quale dispone che i crediti indicati nell'art. 2752 c.c., aventi privilegio generale sui mobili, nel caso di infruttuosa esecuzione su di essi, siano collocati sussidiariamente sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai creditori chirografari - incombe sul creditore, che chiede la collocazione sussidiaria, l'onere di provare di essere rimasto incapiente nell'esecuzione direttamente promossa e di essere stato impossibilitato ad intervenire nelle precedenti esecuzioni perché il suo credito non era ancora certo, liquido ed esigibile, ovvero che il suo intervento era (o sarebbe) stato superfluo per la insufficienza del patrimonio mobiliare del debitore a soddisfare il suo credito, anche se privilegiato.

Cass. civ. n. 2182/1981

L'art. 2776 c.c., ammettendo la collocazione sussidiaria sul prezzo degli immobili dei crediti assistiti da privilegio mobiliare, non apporta alcuna modifica all'ordine per essi stabilito dalla legge - salva la deroga espressa introdotta dall'art. 10 L. 29 luglio 1975, n. 426, nel secondo comma del nuovo testo dell'articolo predetto - in quanto i crediti assistiti da privilegio mobiliare generale non possono essere soddisfatti con modalitā diverse a seconda se essi operino in via principale, ovvero vengano collocati in via sussidiaria sul prezzo degli immobili.

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