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Dispositivo dell'art. 2751 Codice Civile
Hanno privilegio generale sui mobili, nell'ordine che segue, i crediti riguardanti [2776, 2778 n. 17, 2782]:
1) le spese funebri necessarie secondo gli usi [d. gen. c.c. 8] (2);
2) le spese d'infermità (3) fatte negli ultimi sei mesi della vita del debitore;
3) le somministrazioni di vitto, vesti e alloggio, nei limiti della stretta necessità (4), fatte al debitore per lui e per la sua famiglia negli ultimi sei mesi;
4) i crediti di alimenti per gli ultimi tre mesi a favore delle persone alle quali gli alimenti sono dovuti per legge [c.p.c. 545].
Note
(2) La necessità va valutata con riguardo alle condizioni economiche del defunto in relazione alla sua posizione sociale: il privilegio è qui dettato in ragione del principio di umana pietà.
(3) Per infermità si intende soltanto una situazione patologica: non sono, pertanto, privilegiati i crediti per le spese affrontate per il parto.
(4) Come per le spese di cui al n. 1, anche qui la necessità va valutata con riferimento alle condizioni sociali delle persone alle quali sono state effettuate le somministrazioni.
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rosa savelli, martedì 1 marzo 2011, chiede:
Mio padre è deceduto nel luglio scorso. Non ho potuto partecipare alle spese funerarie perchè non ne ho la possibilità economica. C'è un articolo del codice civile che mi obbliga al pagamento delle spese funerarie? Posso essere perseguita penalmente per questa mia mancanza?
Grazie.