L'acquisto per accrescimento ha luogo di diritto (1).
I coeredi o i legatari, a favore dei quali si verifica l'accrescimento (2), subentrano negli obblighi a cui era sottoposto l'erede o il legatario mancante (3), salvo che si tratti di obblighi di carattere personale.
(1) L'istituto dell'accrescimento opera automaticamente a favore dei coeredi che abbiano accettato l'eredità. Di conseguenza, una volta accettata la rispettiva quota iniziale, i coeredi non potranno rinunziare alla quota attribuita loro in seguito all'accrescimento, in quanto si configurerebbe una rinunzia parziale, vietata dall'art. 520.
(2) L'accrescimento opera con effetto retroattivo [v. 521 nota ], ossia a partire dal momento della apertura della successione [v. 456].
(3) Si deve distinguere la posizione degli eredi, che saranno tenuti a rispondere dei debiti del defunto anche ultra vires, ossia oltre il valore dei beni ricevuti, a meno che non abbiano accettato con beneficio d'inventario [v. 484], da quella dei legatari, che risponderanno solo nei limiti del valore delle cose legate (intra vires).
La disciplina dell'accrescimento è stata dettata soprattutto in considerazione della volontà del testatore in quanto si presume che i pesi gravano sull'eredità più che sulla persona specifica del coerede designato; ecco perché colui la cui quota si accresce dovrà anche pagarne i relativi debiti.