Quando il testatore dispone di un usufrutto (1) o di una rendita vitalizia il cui reddito eccede quello della porzione disponibile, i legittimari, ai quali è stata assegnata la nuda proprietà della disponibile o di parte di essa, hanno la scelta (2) o di eseguire tale disposizione o di abbandonare la nuda proprietà della porzione disponibile. Nel secondo caso il legatario, conseguendo la disponibile abbandonata, non acquista la qualità di erede (3).
La stessa scelta spetta ai legittimari quando il testatore ha disposto della nuda proprietà di una parte eccedente la disponibile.
Se i legittimari sono più, occorre l'accordo di tutti perché la disposizione testamentaria abbia esecuzione (4).
Le stesse norme si applicano anche se dell'usufrutto, della rendita o della nuda proprietà è stato disposto con donazione (5).
(1) La norma si applica anche quando l'usufrutto abbia una durata inferiore alla vita dell'usufruttuario.
(2) Ossia non sono costretti a ricorrere all'azione di riduzione [v. 553] per far valere le loro ragioni, ma hanno il potere di influire sulla successione senza dipendere dal concorso di altre volontà.
La scelta del legittimario può avvenire in forma espressa o tacita: può essere effettuata entro il termine ordinario di prescrizione [v. 2934] di dieci anni, ossia lo stesso disposto per l'azione di riduzione.
(3) Il contenuto del legato non è più quello originariamente disposto dal testatore, bensì ha per oggetto una quota di beni in proprietà (c.d. legato di quota).
(4) Pertanto, se anche uno solo dei legittimari esige la sua quota in piena proprietà, anche gli altri dovranno necessariamente conseguirla allo stesso modo.
(5) La norma non si applica nel caso in cui il donante abbia riservato l'usufrutto solo per sé, dal momento che, automaticamente, alla sua morte l'usufrutto si riunirà alla nuda proprietà.
L'articolo tutela il legittimario nel caso in cui il defunto abbia attribuito ad altri (con un legato o una donazione) un usufrutto od una rendita vitalizia il cui reddito eccede quello della porzione disponibile. Il legittimario, in questo caso, è chiamato a succedere (per legge o per testamento) nella nuda proprietà della disponibile.
In questa ipotesi il legittimario potrebbe essere leso nel suo diritto alla legittima (perché il valore della nuda proprietà può essere inferiore al valore della quota cui ha diritto): la legge gli riconosce così la possibilità di conseguire la legittima in piena proprietà, mediante una semplice dichiarazione, evitando così le lungaggini di un'azione di riduzione, in cui, peraltro, sarebbe necessario quantificare il valore dell'usufrutto.
L'istituto è conosciuto come cautela sociniana in quanto questo espediente (la possibilità di scelta) fu escogitato dal giureconsulto romano Mariano Socino (1482-1556).
(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
268A proposito dell'art. 550 del c.c., che disciplina la cautela sociniana, ho creduto inopportuno ammettere l'intervento dell'autorità giudiziaria, se i legittimari siano più e non vi sia accordo tra essi, quando la disposizione testamentaria abbia carattere indivisibile. Nel dissenso tra i legittimari circa la scelta tra l'esecuzione della disposizione e la riserva, la prevalenza deve essere data in ogni caso al diritto alla riserva, che è sempre assicurato dalla legge.
Nello stesso articolo ho risolto espressamente la questione se il legatario, conseguendo la disponibile abbandonata dal legittimari, acquisti o meno la qualità di erede. Ho accolto la tesi negativa, poiché la disponibile abbandonata costituisce in sostanza un mezzo di soddisfacimento del legato disposto dal testatore.
269Ho migliorato la dizione del precedente testo dell'art. 550 del c.c. e art. 551 del c.c., sopprimendo ogni accenno di accettazione del legato. Questo, infatti, pel sistema del codice (art. 649 del c.c.), si acquista di diritto all'apertura della successione, e non occorre che sia accettato.
Il diritto di usufrutto, quanto a durata, non può eccedere la vita dell'usufruttuario (art. 979 del c.c.). Pertanto, alla morte di questo, la proprietà si consolida in capo al nudo proprietario.
Altra questione è quella, una volta determinato che la madre aveva donato - e non venduto - il bene ad una delle figlie, di stabilire se sia stata lesa la quota di legittima spettante all'altra, ossia se non residuino beni sufficienti a garantire anche alla sorella la propria quota (che va individuata in un terzo del patrimonio ereditario, ai sensi dell'art. 537 del c.c.: "Se i figli sono più, è loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli").
ho la proprieta' del 75% dell'appartamento dove vivo con mio figlio, che ha il restante 25%. vorrei vendere la mia quota a mio figlio, quindi in usufrutto e nuda proprieta', per evitare di lasciare dei beni per altri eredi. E' fattibbile? posso vendere a lui la mia quota in usufrutto? rientrera' un domani nel patrimonio di successione? grazie
Se la quota di proprietà del 25 % sull'immobile viene venduta uscirà dal patrimonio dell'alienante e, pertanto, non potrà in futuro cadere in successione. Sempre che, ovviamente, la vendita non sia simulata, dissimulando una donazione.
Come giustamente riferito, la quota disponibile in caso sopravvivano al defunto moglie e figli è di 1/4 del patrimonio ai sensi dell'art. 452 del c.c.. L'usufrutto su un bene del defunto è un bene a tutti gli effetti ed è certamente rappresentativo di un valore economico (che sarà più o meno elevato a seconda dell'età dell'usufruttuario). Tale valore, sommato ai valori degli agli altri beni eventualmente pure destinati alla compagna convivente, non deve superare il 25 % del valore dell'intero patrimonio del defunto. Diversamente si configura lesione della legittima. Occorrerebbe, pertanto, valutare correttamente il valore di tale usufrutto, considerando che per farlo, però, bisognerebbe conoscere l'età del futuro usufruttuario al momento dell'apertura della successione. Poichè questo, per ovvi motivi, non è possibile, è bene mantenersi prudenti e piuttosto errare per difetto nella disposizione testamentaria a favore della convivente.
simo, martedì 18 gennaio 2011 , chiede:
Mia nonna, ora deceduta, con due figlie, aveva dato la nuda proprietà di un immobile a una sola figlia, riservandosi il diritto di usufrutto. Alla sua morte, l'appartamento rientra nel patrimonio ereditario anche se lei aveva solo l'usufrutto? La figlia che ha ricevuto la nuda proprietà dell'appartamento rimane l'unica proprietaria o deve dare la quota spettante all'altra erede?