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Articolo 1962 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Durata dell'anticresi

Dispositivo dell'art. 1962 Codice Civile

L'anticresi dura finché il creditore sia stato interamente soddisfatto del suo credito, anche se il credito o l'immobile dato in anticresi sia divisibile, salvo che sia stata stabilita la durata.

In ogni caso l'anticresi non può avere una durata superiore ai dieci anni [191 disp. att.].

Se è stato stipulato un termine maggiore questo si riduce al termine suddetto [1339](1).

Note

(1) Oltre alla scadenza del termine, vi sono altre cause estintive, come, ad esempio, il recesso del creditore (1961, comma 3 c.c.) ovvero l'avverarsi di una condizione risolutiva apposta (1353 c.c.).

Ratio Legis

Il legislatore fissa un limite alla durata dell'anticresi in applicazione della tendenza per cui non sono opportuni rapporti obbligatori a tempo indeterminato (v. 1373 c.c.); inoltre, egli vuole evitare che il contratto, fittiziamente, si presti ad integrare il patto commissorio (2744 c.c.).
L'indivisibilità della garanzia è dettata in analogia alla disciplina prevista per il pegno (2799 c.c.).

Spiegazione dell'art. 1962 Codice Civile

Durata del contratto. Ragioni del limite imposto dal nuovo codice

La maggiore novità del nuovo codice è in tema d'anticresi. Il codice abrogato non stabiliva alcuna durata del contratto e dichiarava che il debitore non poteva rientrare net possesso dell'immobile prima che avesse soddisfatto integralmente il suo debito (art. 1893 codice del 1865). Il concetto che la durata dell'anticresi dovesse essere in rapporto alle sue finalità liberatorie dal debito parve tanto essenziale che la giurisprudenza non riconobbe la natura di anticresi al contratto che aveva una durata preventivamente stabilita ed indipendente dalla copertura del debito. Il nuovo codice, per le ragioni accennate nella relazione ministeriale e innanzi trascritte, ha ritenuto dover stabilire una durata massima di anni dieci, considerando che la sottrazione del fondo per un più lungo periodo al possesso e alla libera disponibilità del proprietario è pregiudizievole all'economia dello stesso e indirettamente all'economia pubblica. Tale considerazione economica ha avuto tanta importanza nel pensiero legislativo che l'articolo 191 delle disposizioni transitorie dichiara che la durata di ro anni si applica anche ai contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore del nuovo codice civile, ma il termine decorre da tale data.


Contratto stipulato senza durata. Durata Legge. Possibilità di rinnovazione del contratto

Il contratto, peraltro, può essere stipulata senza durata. In tal caso si ritiene che debba durare per il tempo necessario a soddisfare il debito per cui a stata costituita l'anticresi. Ma se superati i dieci anni, il debito non è ancora interamente soddisfatto, il contratto ha termine. E la precisa disposizione del capoverso dell'articolo.

Scaduto il termine dei 10 anni il contratto non potrebbe rinnovarsi per un periodo successivo senza contravvenire alto spirito della disposizione. Ma sembra difficile dichiarare nulla una nuova anticresi che si costituisse tempo dopo, con contratto diverso, ancorché mirasse a soddisfare il residuo debito del precedente ; giacche si è sempre verificata, per un tratto di tempo, la liberazione del fondo ed ha avuto luogo una nuova valutazione economica del contratto. La contraria opinione indurrebbe a ritenere che un fondo per una volta soltanto può essere sottoposto ad anticresi.


Indivisibilità del contratto. Conseguenze giuridiche del principio

Se non è stabilita la durata del contratto esso dura, come si e visto, fino alla soddisfazione del debito. La legge aggiunge anche che se il credito o l'immobile sia divisibile. E il principio stabilito dal conseguenza se è stata soddisfatta una parte del debito, il debitore può domandare che sia liberata una parte corrispondente del fondo, anche se questo sia divisibile.

Finché resta una minima parte del debito, la garanzia deve restare integra. Anche nel caso che il debitore lasci più eredi e i più di essi paghino le rispettive quote del debito, non possono pretendere che l'anticresi sia ridotta in proporzione. A sua volta, l'erede del creditore, che ha conseguito il pagamento della sua parte di credito, non può consentire la riduzione dell'anticresi per la quota soddisfatta, che la sua concessione resta invalida di fronte agli altri coeredi non soddisfatti. Bene inteso che in materia regna sovrana la volontà delle parti e nel contratto di anticresi si possono stipulare clausole, che consentano la progressiva liberazione del fondo, specie se questo sia per sua natura divisibile.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

607 Il primo comma dell'articolo 690 e il primo comma dell'articolo 695 del progetto del 1936, trovano una nuova formulazione dell'articolo 709 del mio progetto, che vuole fissare limiti certi di tempo al diritto di ritenzione spettante al creditore anticretico e vuole meglio regolare la durata massima del contratto di anticresi.
Il primo comma dell'articolo 690 dispone che il debitore non può rientrare nel godimento dell'immobile dato in anticresi prima che abbia soddisfatto interamente il debito; ma, per quanto riproduca un principio in atto vigente (articolo 1893 cod. civ.), esso, senza un collegamento logico con il secondo periodo del successivo articolo 691, non lascerebbe intendere che il creditore anticretico ha diritto di ritenere l'immobile anche dopo la scadenza dell'anticresi qualora il debitore non abbia ancora corrisposto tutto il dovuto. Mi è sembrato perciò necessario riunire in un'unica enunciativa le due parti citate degli articoli 690 e 691; e così, dando una sostanziale preferenza all'addizione di quest'ultimo, ho formulato nell'articolo 709 del mio progetto la regola secondo cui non l'anticresi dura finché il creditore non sia stato interamente soddisfatto del suo credito. E' intuitivo che nemmeno questa protrazione legale della durata della ritenzione può eccedere il tempo massimo per cui può convenirsi l'anticresi; la proroga stessa vale, pertanto, nelle sole ipotesi in cui la anticresi dovrebbe cessare prima che si compia il termine massimo legale.
Detto termine, necessario per evitare che troppo a lungo il fondo sia sottratto alla libera commerciabilità e ai miglioramenti di cui può aver bisogno, era stato fissato dalla Commissione reale in 15 anni; ma l'ho ridotta a 10 anni per un più rigido apprezzamento delle stesse esigenze che hanno consigliato alla Commissione stessa di vincolare la libertà di determinazione delle parti circa la durata dell'anticresi.
Non ho creduto di dover prevedere espressamente la possibilità, da parte del debitore, di pagare prima della scadenza. Mentre infatti è ovvio che l'anticresi si estingue anche prima della scadenza del termine, se il creditore mediante i frutti dell'immobile si è soddisfatto, oltreché degli interessi, dell'intero capitale, è del pari evidente che il debitore non può sempre pagare anticipatamente, in quanto secondo i principi generali il pagamento anticipato è ammesso solo quando il termine sia stato stabilito nell'esclusivo interesse del debitore. Ciò, del resto, è confermato per implicito dalla disposizione della seconda parte dell'articolo 711, la quale, permettendo il pagamento anticipato quando vi sia il patto di compensazione dei frutti con gli interessi, evidentemente lo esclude in ogni altro caso che non consenta l'estinzione del debito prima del termine, secondo le regole generali.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

771 Pure la posizione del creditore doveva essere considerata secondo equità. Il rapporto di anticresi è rapporto accessorio di garanzia, che, se genera un diritto nel creditore, gli dà altresì il dovere di coltivare il fondo e di assumersi altre cure. Egli può rinunciare al diritto di garanzia (art. 1961 del c.c., terzo comma); caduto il diritto cadono i doveri connessi, salvo patto contrario. In applicazione di una regola generale, si è stabilita l'indivisibilità della garanzia (art. 1962 del c.c., primo comma), così come si è disposto per il contratto di pegno (art. 2799 del c.c.). Infine si è riprodotto per l'anticresi, come per ogni altra garanzia avente per oggetto una cosa, il divieto del patto commissorio (art. 1963 del c.c.). Qui, come per il pegno e per l'ipoteca (art. 2744 del c.c.), si è colpito il patto anche se intervenuto posteriormente alla conclusione del contratto. Buona parte della dottrina era per la validità del patto posteriore; ma non si è creduto di seguirla. Il debitore è sempre in uno stato di soggezione, prima e dopo. Le angustie anteriori al contratto deprimono la sua libertà di volere; ma dopo aver ottenuto il credito egli dove provvedere alla sua estinzione, e, se gli è impossibile o difficile l'adempiere, vede profilarsi lo spettro della esecuzione forzata, che gli deprime ugualmente la libertà di determinazione.

Massime relative all'art. 1962 Codice Civile

Cass. civ. n. 1866/1983

In tema di anticresi, la prevista rinnovabilitā del rapporto dopo il primo decennio e l'effettiva sua prosecuzione oltre la durata massima stabilita dall'art. 1962 c.c., nonché l'esistenza di un patto commissorio, non incidono sullo schema legale del contratto né ad esso si propaga l'invaliditā di quelle clausole.

Cass. civ. n. 3406/1977

L'obbligo del creditore, che abbia ricevuto un fabbricato in forza di anticresi, di restituirlo al debitore, alla cessazione del relativo contratto, non viene meno per il fatto che il creditore medesimo abbia nel frattempo acquistato la proprietā del suolo su cui insiste detto immobile, salvo l'eventuale esercizio del diritto di ritenzione di cui all'art. 936 c.c. 

La cessazione dell'anticresi, per scadenza del termine convenzionale, o per decorso del periodo massimo di dieci anni, previsto dall'art. 1962 secondo comma c.c., comporta che il protrarsi del godimento dell'immobile, da parte del creditore anticretico, configura occupazione senza titolo, con il conseguente obbligo di corresponsione di un indennizzo, ove le parti, con lo stesso contratto di anticresi o con patto successivo, non abbiano previsto quel godimento in forza di locazione od altro analogo rapporto obbligatorio.

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