È nullo [1419] qualunque patto, anche posteriore alla conclusione [1326] del contratto, con cui si conviene che la proprietàdell'immobile passi al creditore nel caso di mancato pagamento del debito [1418].
La norma tutela: l'applicazione del principio della par condicio creditorum [v. 2741] e il debitore stesso, che, in presenza di tale accordo, potrebbe essere costretto a trasferire al creditore un bene di valore notevolmente superiore al valore del credito concessogli.
(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
771Pure la posizione del creditore doveva essere considerata secondo equità. Il rapporto di anticresi è rapporto accessorio di garanzia, che, se genera un diritto nel creditore, gli dà altresì il dovere di coltivare il fondo e di assumersi altre cure. Egli può rinunciare al diritto di garanzia (art. 1961 del c.c., terzo comma); caduto il diritto cadono i doveri connessi, salvo patto contrario.
In applicazione di una regola generale, si è stabilita l'indivisibilità della garanzia (art. 1962 del c.c., primo comma), così come si è disposto per il contratto di pegno (art. 2799 del c.c.).
Infine si è riprodotto per l'anticresi, come per ogni altra garanzia avente per oggetto una cosa, il divieto del patto commissorio (art. 1963 del c.c.). Qui, come per il pegno e per l'ipoteca (art. 2744 del c.c.), si è colpito il patto anche se intervenuto posteriormente alla conclusione del contratto. Buona parte della dottrina era per la validità del patto posteriore; ma non si è creduto di seguirla. Il debitore è sempre in uno stato di soggezione, prima e dopo. Le angustie anteriori al contratto deprimono la sua libertà di volere; ma dopo aver ottenuto il credito egli dove provvedere alla sua estinzione, e, se gli è impossibile o difficile l'adempiere, vede profilarsi lo spettro della esecuzione forzata, che gli deprime ugualmente la libertà di determinazione.