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Articolo 2799 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Indivisibilità del pegno

Dispositivo dell'art. 2799 Codice Civile

Il pegno è indivisibile e garantisce il credito finché questo non è integralmente soddisfatto, anche se il debito o la cosa data in pegno è divisibile(1).

Note

(1) La causa di prelazione pignoratizia offre garanzia al creditore fino a che questi non riceva una completa soddisfazione della sua pretesa, e a tal fine la disposizione in esame sottolinea che si tratta di prelazione indivisibile, anche nel caso in cui la cosa pignorata sia materialmente o giuridicamente divisibile: quindi, se viene pagata solo una parte del credito, il pegno continuerà a gravare sull'intero bene e contemporaneamente il debitore non potrà pretendere alcuna restituzione in proporzione. Tuttavia, nel caso di alienazione o divisione della res, sul creditore non graverà mai l'obbligo di agire separatamente su ciascuna delle parti, come ugualmente accadrà qualora si verifichi la frequente ipotesi in cui il bene venga diviso in virtù di una successione ereditaria, dove spetterà al coerede che sia stato escusso un'azione di regresso nei confronti degli altri coeredi.

Ratio Legis

La norma in esame enuncia il principio dell'indivisibilità del pegno, fondato sull'esigenza di assicurare al creditore la garanzia più certa possibile, anche se comunque le stesse parti possono derogare a tal principio, ad esempio limitando la garanzia, attraverso un accordo ad hoc, nell'ipotesi di un soddisfacimento del credito che non sia totalmente completo.

Spiegazione dell'art. 2799 Codice Civile

Indivisibilità delle garanzie reali e dell'anticresi

Indivisibile è il pegno come ogni altra garanzia. I contraenti volendo garantire sin l'ultimo centesimo dovuto, hanno considerato la garanzia incrollabile nella sua integrità ; fin quando resta, anche in parte minima, il debito : articoli 1889 e 1964 cod. del 1865 ; articoli 2799 e 2809 cod. attuale. Se il debitore lascia più eredi, e pagano la loro quota tutti meno uno, gli eredi che hanno pagato non possono preten­dere che la garanzia sia proporzionalmente ridotta. 'L'erede che ha pa­gato la sua parte del debito non può domandare la restituzione della sua parte del pegno (neanche se il pegno consiste in cose nettamente e comodamente divisibili) sino a che non sia interamente soddisfatto il debito : reciprocamente l'erede del creditore che ha esatto la sua parte del credito, non può restituire il pegno in pregiudizio dei suoi coeredi non ancora soddisfatti : art. 1889 cod. del 1865, arg. ex art. 754 cod. attuale. L'indivisibilità è attributo così delle garanzie reali (ipoteca : art. 1964 cod. del 1865, art 2809 cod. attuale) che delle personali (an­ticresi : art. 1896 cod. del 1865, art. 1962 cod. attuale) tanto è inconcepibile .garanzia che non sia indivisibile.

Ma anche qui, come in altri campi (es. assicurazioni) le polizze sono più benevoli della legge stessa, proprio per attrarre clientela. Speso sono consentiti versamenti in conto (art. 31 statuto 14 settembre 1933 Monte pietà Milano) che però non modificano la durata da contratto. Migliorano la condizione del debitore : ne attenuano l'obbligo, che altrimenti avrebbe, di pagare tutto in una volta.

Quando vi è una garanzia personale, il debito del fideiussore è debito del garantito il debito del fideiussore si riduce man mano che si riduce (anche se a sua insaputa) il debito principale. Se un pagamento parziale è annullato (o revocato, in caso di fallimento, ad es. del debi­tore principale, art. 709, n. 1 cod. com.) ritorna qual'era il debito del fideiussore. Poiché sino alla quietanza finale vi possono essere conte­stazioni fra debitore e creditore, e poiché il pegno è stato voluto come indivisibile, il pegno è indivisibile e deve essere restituito al debitore solo quando è estinto il debito principale. Se il pegno garantisce un de­bito variabile quale il conto corrente, solo allo scioglimento del conto si sa a quanto ammonta il debito garantito.

Perché il pegno e l'ipoteca sono indivisibili? La cosa soggetta a vin­colo reale è avulsa dal patrimonio del costituente e deve — con prela­zione su ogni altro creditore — servire all'integrale pagamento del de­bito garantito. L'indivisibilità della garanzia è nella natura stessa della destinazione che la comune volontà dei contraenti — debitore, creditore, eventualmente anche terzo datore di pegno o d'ipoteca — attribuisce alla cosa soggetta a garanzia. Se non è dimostrata una contraria volontà delle parti (frequente, come ora vedremo, negli statuti dei Monti di pietà, nei mutui ipotecari e nelle anticipazioni bancarie) la cosa è vinco­lata nella sua totalità, non in parte. I contraenti considerano indivisi­bile la garanzia pel modo stesso con cui essi l'hanno considerata articolo 1286 cod. attuale : art. 1205 n. 3. cod. del 1865. Lo stesso dicasi dell'in­divisibilità dell'anticresi, che è pegno d'immobile : vincolo inopponibile ai terzi perché non pubblicato nei registri immobiliari. Né occorre il­lustrare l'indivisibilità della fidejussione : il creditore ha la garanzia anche del patrimonio del fidejussore, che nell'intenzione dei contraenti è stato considerato come oggetto di diritti unico ed indivisibile : universitas iurium.


Divisibilità consentita dal contratto : divisibilità del pegno negli statuti dei monti di pietà; frazionabilità delle garanzie reali nei contratti bancari

I debiti commerciali più dei civili sono oggetto di frequenti trasferimenti : più facilmente anche si possono considerare fraziona­bili. I,e merci fungibili per cui i magazzini generali hanno emesso fede di deposito, se sono state impegnate (staccata la nota di pegno, al pos­sessore è rimasta solo la fede di deposito) possono essere anche ritirate frazionatamente : il possessore della sola fede di deposito deve però rilasciare presso i magazzini generali una somma proporzionale al totale de­bito garantito e alla quantità delle merci ritirate : art. 1795 cod. civ. at­tuale: art. 470 cod. com. A parte questo caso di frazionabilità del pegno per legge, può essere intenzione delle parti di espressamente o tacita­mente derogare all'indivisibilità della garanzia. Nel finanziamento di costruzioni edilizie è frequente il diritto del mutuatario di cancellare l'ipoteca dagli appartamenti o dalle botteghe che man mano egli vende : frequente nelle operazioni bancarie la parziale restituzione del pegno, in proporzione del pagato. Verosimilmente potrebbe anche formarsi una consuetudine circa la divisibilità del pegno commerciale, in proporzione del pagato.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

595 La norma dell'articolo 696 su indivisibilità del pegno riproduce in forma assai più sintetica, ma non meno chiara, quella corrispondente dell'articolo 1889 del codice e dell'articolo 676 del progetto preliminare.
Vi ho previsto che la divisibilità della cosa non esclude la indivisibilità del pegno, mentre ho soppresso due capoversi dei citati articoli del codice è del progetto del 1936, che rappresentavano mere esemplificazioni.

Massime relative all'art. 2799 Codice Civile

Cass. civ. n. 19960/2015

Il principio di indivisibilità del pegno, contenuto nell'art. 2799 c.c., non esclude la possibilità che il pegno stesso, unitariamente, sia concesso a garanzia di diversi crediti, purché almeno uno di essi sia, secondo l'accertamento del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata motivazione, sufficientemente individuato. In tal caso, il pegno resta per intero a garanzia di quell'unico credito individuato. (Cassa e decide nel merito, Trib. Isernia, 04/06/2014).

Cass. civ. n. 8970/2000

Il principio di indivisibilità del pegno, contenuto nell'art. 2799 c.c., non esclude la possibilità che il pegno stesso, unitariamente, sia concesso a garanzia di diversi crediti, purché almeno uno di essi sia, secondo l'accertamento del giudice di merito — non censurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici — sufficientemente individuato. In tal caso, il pegno resta per intero a garanzia di quell'unico credito individuato.

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