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Dispositivo dell'art. 79 Codice Civile

La promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo né ad eseguire ciò che si fosse convenuto per il caso di non adempimento (1).

Note

(1) La norma è espressione del principio generale secondo il quale negli atti personali il consenso, per essere valido, deve essere manifestato liberamente. Perciò è nullo [v. 1418] il patto che obbliga al pagamento di una somma a titolo di penale [v. 1382] come conseguenza del rifiuto di addivenire alla celebrazione del matrimonio.


Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

85Stabilito il principio, nell'art. 79 del c.c., che la promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo, né ad eseguire ciò che si fosse convenuto per il caso di non adempimento, è stato confermato il diritto del promittente (art. 80 del c.c.) di domandare la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio, se questo non viene contratto. Non si è però ritenuto opportuno di accogliere la proposta di prevedere anche la restituzione delle lettere, sia per la difficoltà pratica di determinare la corrispondenza scambiata, sia perché trattasi di rapporti essenzialmente regolati dal costume e dalla morale.

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