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Sezione I - Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Delle condizioni necessarie per contrarre matrimonio

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
88 Pur non contestandosi l'opportunità, ai fini eugenetici, di elevare il limite dell'età matrimoniale, è stato mantenuto quello vigente, stabilito dalla legge che ha dato esecuzione al Concordato, allo scopo di uniformare la legislazione civile a quella canonica. E' stato considerato, d'altra parte, che l'elevazione del limite non avrebbe avuto apprezzabile importanza pratica, sia per il fatto che quasi tutti i matrimoni sono celebrati in forma religiosa, sia ancora perché a tale più elevato limite di età si sarebbe sempre potuto derogare mediante dispensa. Nell'art. 85 del c.c. è stata accolta la proposta di far dipendere la sospensione della celebrazione del matrimonio, non dalla semplice proposizione dell'istanza dell'interdizione, ma dalla successiva richiesta del pubblico ministero. Infatti non è da temere che l'inerzia del pubblico ministero possa rendere possibile la celebrazione del matrimonio, perché egli, oltre che dall'alto senso del dovere, sarà normalmente eccitato dai privati interessati. D'altra parte, attribuendo l'effetto sospensivo dell'istanza di interdizione all'azione del pubblico ministero, si avrà la sicurezza che istanze manifestamente infondate, proposte al solo scopo di far sospendere il matrimonio, non potranno raggiungere un pratico risultato, che sarebbe gravemente pregiudizievole agli interessi degli sposi.