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Articolo 88 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Delitto

Dispositivo dell'art. 88 Codice Civile

Non possono contrarre matrimonio tra loro le persone delle quali l'una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra [117 c.c., 56, 575 ss. c.p.].

Se ebbe luogo soltanto rinvio a giudizio ovvero fu ordinata la cattura, si sospende la celebrazione del matrimonio fino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento.


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Impedimentum criminis

Spiegazione dell'art. 88 Codice Civile

L'impedimentum criminis deriva esclusivamente da sentenza di condanna passata in giudicato, per omicidio volontario (non colposo o preterintenzionale). Il matrimonio risulterà valido se celebrato dopo la scoperta del delitto ma prima del passaggio in giudicato della sentenza; il rinvio a giudizio, l'ordine di cattura o l'ordinanza di esecuzione di una misura cautelare determinano la sospensione della celebrazione.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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