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Articolo 2789 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Rivendicazione della cosa da parte del creditore pignoratizio

Dispositivo dell'art. 2789 Codice Civile

Il creditore che ha perduto il possesso della cosa ricevuta in pegno, oltre le azioni a difesa del possesso, può anche esercitare l'azione di rivendicazione, se questa spetta al costituente [2900](1).

Note

(1) Per le azioni possessorie più importanti, ossia l'azione cosiddetta di manutenzione (v. 1170) e quella di reintegrazione (o di spoglio, v. 1168, 1169) è legittimato attivamente il creditore pignoratizio in prima persona; mentre, per quanto riguarda la tradizionale azione petitoria, ossia quella di rivendicazione, lo stesso è legittimato solamente nell'ipotesi in cui l'azione può essere esercitata dal debitore concedente.
Quando, perciò, il concedente abbia alienato a terzi il bene pignorato, oppure abbia acquistato il medesimo a non domino e mala fide, senza quindi acquisirne la proprietà, il creditore non ha facoltà di avvalersi dell'azione di rivendicazione.
Si deve specificare che le azioni possessorie assicurano una tutela di carattere soltanto provvisorio, in quanto colui che soccombe nel giudizio in questione può successivamente esperirne uno petitorio, ma il primo deve essere già definito e la decisione eseguita (cosiddetto divieto di cumulo del giudizio petitorio con quello possessorio ex art. 705, comma 1 c.p.c.).

Ratio Legis

La disposizione in commento tutela il creditore pignoratizio, consentendogli di porre in essere, in aggiunta all'azione contrattuale verso il concedente reimpossessatosi del bene, anche le azioni possessorie (v. 1168) e petitorie (v. 948).

Spiegazione dell'art. 2789 Codice Civile

Perdita del possesso da parte del creditore pignoratizio : azioni pos­sessorie che gli spettano

Al creditore spogliato del possesso spetta la reintegranda con­sentita dagli articoli 1168 e 1169 (art. 695 cod. del 1865) contro lo spogliatore, chiunque egli sia : lo stesso debitore, od il costituente che ab­biano ripreso il pegno violentemente od occultamente.

Si noti anzi l'innovazione dell'art. 1169: l'azione di spoglio è ammessa non solo contro l'autore dello spoglio ; ma anche contro chi è nel pos­sesso in virtù d'un acquisto a titolo particolare fatto colla conoscenza dell'avvenuto spoglio: innovazione (dice al n. 209 la Relaz. ministe­riale) ispirata alla dottrina dei canonisti. Se non v'è stata nè violenza nè clandestinità, se ad es. per un disguido in operazioni di trasporto o, per altro motivo, il pegno non è più presso il creditore, egli coll'azione contrattuale (del contratto di pegno) ne esigerà la restituzione dal debitore o dal costituente ; se il pegno è presso altra persona, il credi­tore è del pari legittimato a chiederne la riconsegna : deve agire in­sieme e contro il debitore o costituente e contro chi ha il pegno.

Se il pegno ha per oggetto un'universalità di cose mobili, il creditore, il cui possesso sia molestato, può anche chiederne la manutenzione (art. 1170 del c.c.). Come può recarsi molestia al pos­sessore di un’universalità di mobili? Affermandosi ad es. che l’azienda data in pegno non può esercitare un determinato commercio, o che è vincolata da oneri e divieti o da patti che le vietano l’assunzione del personale di azienda concorrente o che è sociale: in qualunque maniera insomma – pur senza intentarsi azioni che sarebbero di competenza del petitorio si cerchi di rendere meno agevole il godimento dell'universalità. Non le sole universitates jurium ma anche le universitates facti possono esser tutelate coll'azione di manutenzione. L'antica dottrina francese limitava la manutenibilità alla sola classica
universitas jurium: l'eredità : il patrimonio ereditario nel cui pacifico possesso altri molesti l'erede. Più recentemente fu chiesta e tutelata con la manutenzione altra universitas jurium, l'azienda. Ma anche delle universitates facti si può turbare il possesso: e non v'è ragione di negarne manutenzione.


Azione di rivendicazione consentita al creditore, in luogo e vece del costituente proprietario

Il creditore pignoratizio privato del possesso del pegno di cui il costituente od il debitore abbia documentato la proprietà— al creditore pignoratizio ad es. è stato consegnato il fissato bollato documentante la vendita dei titoli dal debitore comprati, ovvero l’atto costitutivo di anonima onde risulti aver egli sottoscritto proprio le azioni impegnate le quali risultano essere proprio rappresentate dal titolo al por­tatore germinato dall'originario certificato provvisorio — oltreché le azioni possessorie può sperimentare anche la rivendicazione ex capite debitoris. L'art. 2789 ve l'autorizza espressamente. E del resto anche nel silenzio della legge egli sarebbe legittimato a rivendicare : investendolo del possesso ch'è possesso non in nome altrui, ma in nome proprio e per un interesse proprio, il debitore l'ha anche autorizzato a tutto quanto occorre a tutela del possesso e della proprietà. Autorizzazione impli­cita nell'essere legittimato il creditore pignoratizio a far vendere il pegno per pagarsi : e come potrebbe vendere se non potesse ad ogni ri­chiesta dare la dimostrazione della proprietà del pegno ? Rivendica legittimatovi dal debitore o dal costituente del pegno : rivendica perché vi ha un doppio interesse : in primo luogo il recupero della proprietà al suo debitore od al costituente (che è condizione del suo diritto al realizzare) : in secondo luogo l'affermazione giudiziale della proprietà, che è grande facilitazione della vendita. Si pensi al pegno di un cavallo da corsa o di un gioiello di singolare valore: la rivendicazione del creditore pignoratizio gli consentirà poi di vendere al massimo, metterà .agli incanti sbandierando — fra gli altri pregi del pegno l'ormai chiarita sua posizione giuridica : chiarimento tanto più necessario in quanto è sorta contestazione. Nulla più di un dubbio circa legittimità dell'acquisto allontana gli oblatori : nulla li attrae più della sicurezza di acquistare bene.

Superfluo appare determinare i limiti e la portata della rivendicazione del creditore pignoratizio. Egli agisce bensì in nome proprio, ma per conto del costituente : come l'attore popolare fa valere in giudizio un diritto non suo, ma d'un ente pubblico come il creditore surrogandosi al debitore (art. 290o) ne esercita e ne fa valere un diritto. Perciò nel giudizio di rivendicazione proposto dal creditore pignoratizio la sentenza che ne accoglie la domanda riconosce il diritto di proprietà del costituente non del creditore rivendicante, ed ordina la restituzione della cosa al creditore rivendicante che ha agito per conto del costituente. Il più delle volte dovrà ordinarsi l'intervento coatto del costituente : la cui pre­senza in giudizio interessa il convenuto e lo stesso attore rivendicante.


Pegno di cosa altrui : azioni spettanti al creditore pignoratizio

Al creditore può essere stata data in pegno cosa altrui, o cosa. su cui altri abbia un diritto reale, ad es. usufrutto o pegno. L'usufrut­tuario od il creditore pignoratizio può aver perduto il possesso o per avere smarrito la cosa o perché gli è stata rubata o perché l'ha affidata a chi ha tradito la fiducia dell'affidante, o perché erroneamente l'ha con­segnata a chi in buona fede l'ha ricevuta credendovisi autorizzato, e poi l'ha data a sua volta in pegno.

È nota l'importante innovazione dell'art. 1153 rispetto al sistema degli articoli 707 a 709 cod. del 1865 pei quali il possesso di buona lede valeva titolo (cioè titolo di acquisto di proprietà) per le cose mobili, uni­versalità escluse. Questa proprietà. del possessore di buona fede però mentre saldamente arginava la rivendicazione del proprietario che vo­lontariamente avesse perduto il possesso (per essere stato vittima d'in­cauto affidamento : vittima cioè di truffa o di appropriazione indebita) era vinta dal proprietario involontariamente spossessato : dal proprietario cioè derubato o che avesse smarrito la cosa mobile : in taluni casi tal proprietario rivendicava puramente e semplicemente contro il pos­sessore di buona fede : in taluni altri doveva rimborsargli il prezzo pagato in fiera od in mercato ovvero da persona che fa pubblico spaccio di tali oggetti. Perché negli articoli 708, 709 e 2146 cod. del 1865 questa minor protezione dello spossessamento per inganno ? Perché vi è maggior tutela del proprietario vittima di furto o che l’ avesse smarrito.

In odio alla violenza usata dal ladro : per reprimerne la violenta contrectatio : per punire — si diceva — anche la criminalità di chi s'impos­sessa di cose smarrite : per punire al tempo stesso (privandolo della ri­vendicazione) la negligenza del proprietario che volontariamente si è spossessato ponendo immeritata fiducia in chi l'ha truffato o si è reso colpevole di appropriazione indebita. Era in sostanza la repressione della violenza in due altri rincontri ritenuta già nel diritto romano più pericolosa della frode : nell'essere in rem e non in personam l'azione spettante a chi fu indotto a contrattare per violenza, meglio protetto perciò di chi vi fu indotto per dolo (analogamente ancor oggi. articoli 1434. e 1439) : e la tutela possessoria romana, il cui fondamento è proprio nella necessità di reprimere prontamente la violenza.' Ma le correnti germanistiche favorevoli alla larga e pressoché illimitata tutela del pos­sessore di buona fede di cose mobili hanno finito per prevalere : sicché ispirandosi ad esse, ed attesa la necessità della sicura circolazione dei ti­toli al portatore, già: l'art. 57 cod. comm. Per i titoli al portatore, ed ora l'art. 1153, per tutte le cose mobili negano rivendicazione pure a chi le avesse smarrite o ne fosse stato derubato. Vana (dice al n. 202 la Rela­zione ministeriale) la distinzione tra perdita volontaria e perdita involon­taria del possesso: anche a chi smarrisce deve ascriversi non incol­pevole negligenza ; e d'altra parte non è opportuno intralciare la cir­colazione delle cose mobili con azioni di rivendicazione. Occorre rilevare due correttivi a questa ora data tutela del proprietario : in primo luogo a chi ha acquistato conoscendo l'illegittima provenienza della cosa o del titolo al portatore non giova l'erronea credenza che il suo autore o un precedente possessore ne. sia divenuto proprietario : in se­condo luogo il possesso va/ titolo, non si applica alle universalità di mobili ed a beni mobili iscritti in pubblici registri : articoli 1154 e 1156.

Vi è una singolare disposizione di legge a favore dei Monti di pietà ed accessori : art. XI legge 10 maggio 1938 n. 745 - disposizione che — risolvendo una questione di grave pubblico interesse deve ritenersi applicabile anche a pegni costituiti anteriormente all'entrata in vigore della legge del 1938 : arg. articoli 2 e 12 vecchie preleggi ex articoli II, 22, 27 e 31 nuove preleggi. (Occorre ricordare le analoghe disposizioni dell'art. 18 T. U. leggi sul credito fondiario 16 luglio /9: n. 646 e dell'art. 67 R. d. 16 marzo 1942, n. 267 per cui le presunzio0iii di. frode delle ipoteche costituite anteriormente alla sentenza dichiarativa di fallimento si applicano per le sole ipoteche che la precedono di dieci giorni ; né le presunzioni di frode si applicano ad atti dell'istituto di emissione, degl'istituti autorizzati a compiere operazioni di credito su pegno, limitatamente a queste operazioni, e degl'istituti di credito fondiario. Per facilitare il credito mobiliare e l'immobiliare la legge ha creduto opportuno stabilire norme eccezionali a tutela di istituti che non solo professionalmente l'esercitano ma ne fanno oggetto esclusivo del loro commercio e sono perciò soggetti a così intensa e rigorosa vigilanza governativa da doversi escludere ogni pericolo di frode).

Dall'entrata in vigore (28 ottobre 1941) del libro della proprietà non è più ammessa rivendicazione contro Monti di pietà la cui buona fede nell'acquisto ai sensi dell'art. 1154 non sia contestabile : sarebbe assurdo che, abolita la rivendicazione degli articoli 708 e 709 cod. civ., restasse in vita la rivendicazione proprio contro i Monti di pietà che l'art. II I,. io maggio 1938, n. 745 volle agevolare : colla quale dispo­sizione è incompatibile il successivo art. 1153 ult. capoverso. Per questo l'art. II (legge anteriore) è abrogato : art. 15 preleggi.

Se la cosa altrui impegnata era posseduta in buona fede dal creditore pignoratizio che ne ignorava l'illegittima provenienza egli come può respingere la rivendicazione dell’antico proprietario, così può riprenderne il possesso anche contro quest’ultimo, al quale come è vietato rivendicare così è vietato eccepire il titolo di già proprietario contro la ripresa di possesso del creditore pignoratizio di buona fede. A questo caso allude l'art. 2789 ipotizzando un creditore pignoratizio legittimato a rivendicare perché può rivendicare il costituente ; ed un creditore pignoratizio che non può rivendicare perché non può rivendicare il costituente. Il primo caso è del costituente, che avendo acquistato in buona fede a non domino è divenuto proprietario e tra­smette al creditore pignoratizio la facoltà di rivendicare. Il secondo caso è quello ora visto del costituente che aveva acquistato in mala fede : la rivendicazione contro lui proponibile è improponibile contro il creditore coperto dalla buona fede nell'acquisto del pegno : perdutone il possesso, il creditore pignoratizio può riacquistarlo se ne fu comunque spogliato ; ma non esercita un diritto di proprietà del costituente. Può la rivendicazione spettare al costituente e non al creditore pignoratizio se il primo ignorò l'illegittima provenienza ma — meglio informato di lui — non l'ignorò il secondo ? Non è possibile. Il creditore pignora­tizio non acquista il suo diritto solo se pur conoscendo l'illegittima prove­nienza erroneamente credette (art. 1154) che il suo autore o un prece­dente possessore fosse divenuto proprietario per avere acquistato in buona fede. Invece se il precedente possessore acquistò in buona fede il C. p. ha acquistato validamente : non ha errato : pur se conobbe una illegittima provenienza, lo salva la buona fede del costituente.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

588 L'art. 666 del progetto della Commissione reale contiene una disposizione nuova, secondo la quale il creditore pignoratizio, che abbia perduto il possesso della cosa, può esercitare l'azione di rivendica come il proprietario.
La disposizione era stata criticata sembrando inconcepibile che il creditore pignoratizio potesse intentare la rivendicazione una volta che non è proprietario. Ho mantenuto tuttavia la norma (art. 685), avendo considerato che il creditore ha pieno interesse alla rivendica utendo iuribus debitoris.

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