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Articolo 29 Testo unico sul pubblico impiego (TUPI)

(D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Reclutamento dei dirigenti scolastici

Dispositivo dell'art. 29 TUPI

1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante concorso selettivo per titoli ed esami, organizzato su base regionale, bandito dal Ministero dell'istruzione e del merito, per tutti i posti vacanti nel triennio, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Al concorso può partecipare il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali in possesso del relativo diploma di laurea magistrale ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, che abbia maturato un'anzianità complessiva nel ruolo di appartenenza di almeno cinque anni. È previsto il pagamento di un contributo, da parte dei candidati, per le spese della procedura concorsuale. Il concorso può comprendere una prova preselettiva e comprende una o più prove scritte, cui sono ammessi tutti coloro che superano l'eventuale preselezione, e una prova orale, a cui segue la valutazione dei titoli. Le prove scritte e la prova orale sono superate dai candidati che conseguano, in ciascuna prova, il punteggio minimo di sette decimi o equivalente. Con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalità di svolgimento del concorso e dell'eventuale preselezione, le prove e i programmi concorsuali, la valutazione della preselezione, delle prove e dei titoli, la disciplina del periodo di formazione e prova e i contenuti dei moduli formativi relativi ai due anni successivi alla conferma in ruolo(1)(2).

Note

(1) Tale articolo è stato modificato dall'art. 2 comma 1 lettere a), b), c), d), e) ed f) del D.L. 29 ottobre 2019, n. 126.
(2) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 20-bis, comma 2 del D.L. 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2023, n. 191.

Massime relative all'art. 29 TUPI

Cons. Stato n. 2366/2010

In base alla previsione di cui ai commi terzo e quinto dell'art. 29 del D.Lgs. n. 165/2001 la regolamentazione dei requisiti di ammissione al primo corso concorso a posti di dirigente scolastico ha carattere di specialità rispetto a quella sul reclutamento ordinario, dettata dal primo comma del citato art. 29, e valorizza l'effettivo e pregresso svolgimento per almeno un triennio delle funzioni di preside incaricato indipendentemente dal possesso del titolo di laurea.

Cons. Stato n. 1119/2010

Il legislatore con la norma di cui all'art. 29 del D.Lgs. 165/2001 ha ampliato la platea dei possibili aspiranti all'incarico di dirigente scolastico definitivo sul presupposto che la verifica circa la ricorrenza in capo agli stessi dei requisiti attitudinali necessari per l'espletamento dell'incarico stesso sarebbe stata assicurata dal rigore proprio della regolamentata procedura selettiva.

Cons. Stato n. 528/2010

La previsione di un regime differenziato in via transitoria dettato dai commi terzo e quinto dell'art. 29 del D.Lgs. n. 165/2001 per la regolamentazione dei requisiti di ammissione al primo corso concorso a posti di dirigente scolastico trova la sua ragion d'essere nell'esigenza di salvaguardare - nel passaggio al nuovo regime di reclutamento dei dirigenti scolastici - le posizioni pregresse di quei docenti (immessi nei ruoli degli istituti artistici di istruzione secondaria in base a diploma di maturità o equiparato), che in base all'art. 412, comma secondo, del T.U. n. 297/1994 ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti di preside erano esonerati dal possesso del titolo di laurea, non essendo stata abrogata tale previsione dal D.Lgs. n. 165/ 2001.

Cass. civ. n. 17785/2009

In tema di conferimento di incarichi di dirigente scolastico, il principio di cui all'art. 29 del D.Lgs. 165 del 2001, secondo il quale il reclutamento avviene mediante un concorso di formazione con modulo unico per la scuola elementare e media (e, dunque, aperto a candidati in possesso del requisito di legittimazione dell'anzianità di servizio maturata indifferentemente presso la scuola elementare o quella media), si applica sia per la partecipazione al concorso per l'attribuzione in via definitiva della posizione di preside, sia per il concorso ad un incarico temporaneo di dirigente scolastico dello stesso livello, non potendo richiedersi per un incarico provvisorio requisiti maggiori di quelli richiesti per un incarico definitivo.

Cons. Stato n. 3567/2009

Va considerato legittimo l'operato dell'Amministrazione che, nel determinare la procedura per il corso-concorso indetto per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria e secondaria superiore, l'abbia articolata su base regionale, secondo la modalità contemplata dall'art. 29, D.Lgs. n. 165/2001; con la conseguente possibilità che lo stesso punteggio consenta di superare la selezione in una Regione e non in un'altra, senza che in ciò possa ravvisarsi una violazione del principio di parità di trattamento, il cui rispetto è assicurato dalla unicità dei criteri di valutazione.

Cons. Stato n. 209/2008

Il requisito richiesto per il "reclutamento dei dirigenti scolastici mediante un corso concorso selettivo di formazione" è quello del "servizio effettivamente prestato di almeno sette anni con possesso di laurea, nei rispetti settori formativi", vale a dire con la vecchia laurea quinquennale, alla quale non può certo essere equiparata la laurea breve, ma quella specialistica del nuovo ordinamento.

Cons. Stato n. 3528/2006

Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 165/2001, il requisito richiesto per "il reclutamento dei dirigenti scolastici mediante un corso concorso selettivo di formazione", è quello del "servizio effettivamente prestato di almeno sette anni con possesso di laurea, nei rispettivi settori formativi", vale a dire con la vecchia laurea quadriennale, alla quale non può certo essere equiparata la laurea breve, ma quella specialistica del nuovo ordinamento.

Cons. Stato n. 827/2006

Secondo quanto previsto dai commi terzo e quinto dell'art. 29 D.Lgs. n. 165/2001, la regolamentazione dei requisiti di ammissione al primo corso concorso a posti di dirigente scolastico ha carattere di specialità rispetto a quella sul reclutamento ordinario, dettata dal primo comma del citato art. 29, e valorizza l'effettivo e pregresso svolgimento per almeno un triennio delle funzioni di preside incaricato indipendentemente dal possesso del titolo di laurea.

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