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Articolo 133 Testo unico stupefacenti

(D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Province autonome di Trento e Bolzano

Dispositivo dell'art. 133 Testo unico stupefacenti

1. Le province autonome di Trento e Bolzano provvedono, nell'ambito delle proprie competenze, alle finalità di cui all'art. 131 secondo le modalità stabilite dai rispettivi ordinamenti.

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