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Articolo 71 Testo unico stupefacenti

(D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Prescrizioni relative alla vendita

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 71 Testo unico stupefacenti

Articolo abrogato dall’art. 1, comma 24, D.L. 20 marzo 2014, n. 36.

[1. Le sostanze incluse nelle tabelle IV e V dell'articolo 14 possono essere vendute solo su presentazione di ricetta medica, che deve essere trattenuta dal farmacista, salvo quanto previsto dalla tabella n. 4 della Farmacopea ufficiale. 2. Le sostanze incluse nella tabella VI dell'articolo 14 possono essere vendute solo su presentazione di ricetta medica. 3. Chiunque viola le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 è punito con l'ammenda da euro 25 (lire cinquantamila) a euro 258 (lire cinquecentomila). 4. I prontuari farmaceutici del Servizio sanitario nazionale debbono presentare la connotazione con asterisco di tutte le specialità e le confezioni contenenti le sostanze incluse nelle sei tabelle dell'articolo 14.]

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